Consentiti gli interventi di natura idraulica finalizzati al buon regime delle acque nel territorio della Regione Toscana. È stata formulata da parte della giunta regionale una proposta di modifica degli artt. 141 e 142 della legge regionale 66/2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2012) in materia di governo del territorio e difesa del rischio idraulico per “risolvere problemi interpretativi emersi in fase di prima applicazione e quindi per garantire una corretta e uniforme attuazione su tutto il territorio regionale”.
Nello specifico, l’art. 141 sarà riscritto in maniera più “esplicativa”, cioè, come sopra indicato sarà chiaramente detto che “sono consentiti gli intereventi di natura idraulica finalizzati al buon regime delle acque”. La proposta, inoltre definisce anche tutti gli interventi, non strettamente connessi a migliorare la funzionalità idraulica del corso d’acqua, ma funzionali a favorire la tutela del fiume e la sua fruibilità, che possono essere realizzati nell’alveo e nella fascia di rispetto dei 10 metri, previa autorizzazione dell’autorità idraulica competente.
Più complessa e sostanziale la modifica all’articolo 142, che, si legge nel comunicato della giunta, intende “arrivare a procedure applicabili omogeneamente su tutto il territorio regionale”. Per particolari tipologie di intervento in determinate situazioni morfologiche del territorio, sono state introdotte “procedure applicative semplificate che non inficiano l’obiettivo della preventiva messa in sicurezza idraulica degli interventi”.
Confermata “l’importanza delle opere di messa in sicurezza la cui preventiva realizzazione costituisce presupposto irrinunciabile per la regolarità degli interventi consentiti dai titoli abilitativi edilizi”.
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