La tassazione sugli atti di trasferimento immobiliare si rinnova e le novità in materia sono contenute in una recente circolare operativa (circolare n. 2E del 21 febbraio 2014) diffusa dall’Agenzia delle Entrate.
Le nuove regole sulla nuova fiscalità relativa all’imposizione indiretta degli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari a titolo oneroso, traslativi o costitutivi sono in vigore dallo scorso 1° gennaio 2014 e sono state introdotte dal decreto legislativo n. 23/2011, recentemente modificato dal decreto legge n. 104/2013 e dalla Legge di Stabilità 2014.
Vediamo in breve le novità in materia, rimandando alla lettura della circolare per i dettagli.
Immobili fuori campo IVA: tre aliquote
Per il trasferimento di diritti reali di immobili fuori campo IVA sono previste tre aliquote per l’imposta di registro che, in ogni caso, non può essere inferiore ai 1.000 euro.
Per la prima casa l’aliquota è del 2%, per tutti gli altri immobili è del 9%, mentre per i terreni agricoli e relative pertinenze (a condizioni specifiche) l’aliquota è del 12%.
Passa inoltre da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a IVA.
Tassa di registro leggera per la prima casa
Altro elemento di novità, come già anticipato sopra, è l’imposta di registro leggera per i trasferimenti di immobili destinati a prima abitazione. Sono escluse dall’aliquota agevolata gli edifici di lusso: abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9).
Beneficiare dell’aliquota light richiede semplicemente di indicare la categoria catastale dell’immobile da A/2 a A/7 al momento della stipula dell’atto di trasferimento. Devono, inoltre, essere soddisfatti i requisiti di base e le condizioni contenute nel Testo Unico sull’imposta di registro (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR).
Le agevolazioni per la prima casa comprendono anche il caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l’acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa.
Conferimento di immobili ai soci e atti giudiziari
Chiarimenti nella circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 anche per il conferimento di beni immobili e assegnazione ai soci.
Per questa tipologia di atti si applicano due aliquote di imposta di registro: 9 o 12%. Anche in questo caso, l’importo minimo è fissato in 1.000 euro, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono fisse a 50 euro ciascuna.
La circolare prevede anche un approfondimento chiarificatore sugli atti giudiziari che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili e la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento.
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