Il nodo delle tariffe della Tares non è ancora stato sciolto. Il Decreto 102/2013 dà ai Comuni la possibilità di regolamentare 2013 in base a varie modalità e non è affatto chiaro: presenta però diversi punti imprecisi e non ben definiti. Leggi il Decreto 102/2013.
Per il 2013 il Comune può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto di alcuni criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”.
Innazitutto bisogna sottolineare il fatto che il richiamo a questo principio ha conseguenze ben precise. La prima consiste nell’impossibilità di applicare tali e quali quelle che erano le tariffe Tarsu, che molto spesso erano basate sulla redditività dell’utenza.
La seconda conseguenza è l’impossibilià di applicare la tariffazione basata sulla pesatura dei rifiuti, individualmente.
Insomma, il principio cui si fa riferimento nella nuova normativa (102/2013) è compatibile con parametri quali la superficie e la tipologia di utilizzo della superficie stessa, a patto che le tariffe non siano sproporzionate rispetto alla natura di rifiuti prodotti e al loro volume.
Inoltre, i criteri stabiliti (che pubblichiamo di seguito) sono piuttosto vaghi e diffcili da applicare.
a) Commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti.
b) Determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
c) Commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I criteri sono cumulativi o alternativi? Non ne abbiamo la certezza, solo il punto c) sembra orientarsi verso la prima possibilità, cioè il fatto che tali principi siano cumulativi. In questo modo, però, si toglierebbe ai Comuni la discrezionalità per la determinazione delle tariffe, discrezionalità che era stata stabilita dal Ministero in agosto, all’interno del Dossier del prelievo sugli immobili.
Qualsiasi scenario si prospetti e qualsiasi soluzione si scelga, i costi dei servizi vanno coperti totalmente. Il 102/2013 impone una copertura totale dei costi di investimento ed esercizio del servizio offerto. Anche in questo caso la norma è ambigua, perché può essere interpretata in due modi diversi: come conferma della copertura totale dei servizi o come possibilità di non includere le voci non strettamente collegate al servizio.
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