Anche questa settimana la rubrica DOMANDA D’AUTORE tratta un tema “familiare”, in quanto risponderemo a un quesito riguardante l’eredità di un immobile e dei bonus fiscali ad esso associati. La scorsa settimana avevamo parlato infatti di un tema correlato: Detrazione fiscale su immobili, spetta ai familiari conviventi?
Nello specifico, la nostra firma Matilde Fiammelli, dottore commercialista e revisore contabile, oggi si occuperà del seguente tema: Superbonus, in caso di decesso del contribuente, la detrazione spettante in relazione ai lavori si trasmette per intero all’erede?Gli immobili interessati possono essere venduti o locati?
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Superbonus e recupero edilizio, l’erede perde diritto al bonus fiscale?
DOMANDA
A seguito del decesso di un committente che ha effettuato lavori da Superbonus, gli eredi subentrano in tutti i rapporti giuridici del parente defunto.
Da evidenziare che il de cuius aveva optato per la cessione della detrazione (>> leggi: Sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?).
Prendendo in considerazione la Risposta n. 282/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, ove si evidenzia che le detrazioni giunte in eredità, al fine di poter essere conservate devono presupporre la materiale disponibilità dell’immobile ristrutturato, ci si chiede se anche nel caso della detrazione da Superbonus ceduta dal defunto, gli immobili interessati non possano essere né venduti né locati, ma debbano rimanere nella piena disponibilità degli eredi.
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RISPOSTA
La risposta 282/E/2019 è stata anche reiterata dalla più recente circolare n. 19 dell’8 luglio 2020 e si riferisce al caso in cui un contribuente che ha sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio e contemporaneamente detrae la relativa spesa spettante, viene a mancare.
In questo caso al momento del decesso il contribuente “lascia aperte” delle partite che possono essere debiti, crediti, beni materiali quali fabbricati ecc.
Il tutto confluisce nell’asse ereditario che viene successivamente, entro i termini di legge, dichiarato dagli eredi al fine di entrarne nella piena disponibilità e divenirne i nuovi proprietari.
Anche la detrazione derivante dal recupero del patrimonio edilizio citata dalla Risposta 282/E/2019 (art. 16bis, TUIR), spettante per 10 anni in misura del 50% delle spese sostenute, essendo, al momento del decesso in corso di detrazione è fra le partite aperte. La risposta dell’agenzia delle entrate afferma quindi che in tali casi gli eredi possono, pro-quota acquisire la detrazione del defunto solo se mantengono la piena disponibilità personale dell’immobile (cioè ci abitano).
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Qualora invece vi fossero detrazioni da Superbonus, come nel caso del quesito e il defunto fosse in corso di detrazione delle stesse in sede di dichiarazione dei redditi, si presume che il trattamento sarebbe lo stesso.
Tuttavia la norma ed il riferimento di prassi non sono applicabili al caso di specie ove il defunto ha optato per la cessione, poiché al momento del decesso la “partita di giro” relativa agli interventi da Superbonus non è in corso di detrazione, bensì è già stata monetizzata grazie alla cessione.
A tal proposito, fatti salvi i chiarimenti dell’agenzia delle entrate, si ritiene che gli immobili oggetto degli interventi che hanno dato diritto alla maxi detrazione del 110%, non debbano essere mantenuti nella piena disponibilità degli eredi, poichè la detrazione non manifesterà più i suoi effetti in dichiarazione.
Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile, autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema.
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