Superbonus: attenzione alla corretta compilazione della CILAS

Entrate chiarisce cosa comporta la mancata compilazione della CILAS in caso di fruizione del Superbonus

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 122 del 29 aprile 2025 (scaricabile a fine articolo), ha fornito chiarimenti fondamentali in merito alla decadenza dal Superbonus in caso di errori nella compilazione della CILAS.

In particolare, si è concentrata sulla mancata attestazione della costruzione o legittimazione dell’immobile, obbligatoriamente da indicare nel quadro “F” del modulo.

Riportiamo di seguito quanto chiarito dalle Entrate.

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Indice

La decadenza del Superbonus e le alternative disponibili

Secondo l’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), la mancata compilazione del quadro “F” comporta la decadenza automatica dall’agevolazione del Superbonus.

Tuttavia, l’Agenzia chiarisce che, pur venendo meno il diritto alla maxi-detrazione, l’intervento edilizio può comunque beneficiare delle detrazioni ordinarie previste per le stesse tipologie di lavori. In particolare, si può accedere al Sismabonus, all’Ecobonus o alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, purché ne ricorrano i presupposti e vengano rispettate le condizioni previste dalle relative normative.

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I quesiti posti alle Entrate

Il contribuente protagonista del caso oggetto dell’interpello aveva realizzato nel biennio 2021-2022 interventi di efficientamento energetico su un edificio già sanato a livello urbanistico e catastale.

Tali lavori, tra cui cappotto termico, impianto fotovoltaico e sostituzione infissi, avevano generato un credito ceduto a un istituto di credito. Tuttavia, la CILAS era incompleta per la mancata compilazione del quadro “F”, con il rischio di perdere il beneficio del Superbonus.

Il soggetto interessato interpella l’Agenzia delle Entrate per sapere se l’omessa dichiarazione possa determinare la perdita della maxi-agevolazione, nonostante l’immobile sia stato regolarizzato attraverso una sanatoria precedente e nell’eventualità di una risposta affermativa, se sia ammessa la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso e quali siano i criteri per determinare sanzioni e interessi. Inoltre, domanda se, in caso di vendita dell’immobile, l’eventuale plusvalenza debba essere assoggettato a tassazione.

Mancata compilazione? Non tutto è perduto

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’omessa compilazione del relativo riquadro comporta la perdita del beneficio del Superbonus; tuttavia, qualora il contribuente provveda a sanare la propria situazione fiscale correggendo l’irregolarità e a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa, è possibile accedere comunque alle detrazioni fiscali ordinarie previste per gli stessi lavori.

Ravvedimento operoso: come regolarizzare la posizione

Se si è già fruito del Superbonus mediante cessione del credito, è comunque possibile sanare la violazione tramite ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).

L’Agenzia delle Entrate ha accettato che, in assenza della possibilità di determinare il momento esatto dell’utilizzo del credito da parte del cessionario, si possa considerare come data della violazione quella dell’invio del modello di cessione del credito. Le sanzioni e gli interessi dovranno quindi essere calcolati sulla detrazione indebitamente fruita e restituita, considerando solo l’eccedenza rispetto a quanto eventualmente spettante con le agevolazioni ordinarie.

Cessione immobile: la plusvalenza è tassabile?

Un altro tema affrontato riguarda la tassazione della plusvalenza derivante dalla successiva vendita dell’immobile.

Secondo la normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 67, comma 1, lett. b-bis del TUIR), la plusvalenza da cessione di immobili oggetto di interventi Superbonus conclusi da meno di dieci anni è tassabile, salvo specifiche eccezioni (successione o uso come abitazione principale). Tuttavia, in caso di decadenza dal Superbonus, questa specifica imposizione non si applica. L’eventuale plusvalenza potrà essere tassata secondo le regole generali previste per la cessione di immobili entro i cinque anni dall’acquisto, come indicato nella lettera b) dello stesso articolo.

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Redazione Tecnica

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