Superbonus 110: chiarimenti sulla data spese tramite bonifico bancario

Quale data si considera se il bonifico bancario è stato disposto tramite home banking il 30 dicembre 2023, ma eseguito il 2 gennaio 2024? Vale il principio di cassa

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In che data si considerano sostenute le spese per il Superbonus 110 se il bonifico bancario è stato disposto tramite home banking il 30 dicembre 2023, ma eseguito il 2 gennaio 2024?

Arriva dalle Entrate un nuovo chiarimento sul 110. Il tema è quello della corretta imputazione delle spese al periodo d’imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica.

Il chiarimento è oggetto dell’interpello n.137 del 20 giugno 2024.

Vediamo nel dettaglio cosa fare in questi casi.

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Indice

L’istanza d’interpello

Nell’istanza d’interpello presentata, la circostanza in esame fa riferimento a un condomino incaricato di effettuare i pagamenti relativi ai lavori di un condominio minimo senza amministratore.

I pagamenti sono stati effettuati mediante bonifici bancari disposti tramite home banking sabato 30 dicembre 2023. Le contabili bancarie riportano come “data di inserimento” il 30 dicembre 2023, come “data di esecuzione” il 2 gennaio 2024 e “data valuta” il 3 gennaio 2024.

La delibera dell’assemblea condominiale

Secondo quanto dichiarato dalla richiedente, proprietaria di un’unità immobiliare nel condominio, l’assemblea condominiale aveva precedentemente approvato un intervento di riqualificazione energetica consistente nell’isolamento termico a cappotto dell’edificio. Un condomino era stato incaricato di gestire i contratti di appalto, effettuare i pagamenti e svolgere tutte le attività connesse.

Questi lavori, insieme ad altri interventi “trainati” nelle unità abitative dei singoli condomini, avrebbero permesso di raggiungere il doppio salto di classe energetica necessario per accedere alle agevolazioni statali previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).

Presentazione della CILA

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) relativa agli interventi è stata presentata il 25 novembre 2022. Pertanto, ha precisato la richiedente, le condizioni per fruire del beneficio del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 sono rispettate (articolo 1, comma 894, della legge n.197/2022).

Quale anno di riferimento?

Il quesito riguarda l’anno corretto in cui imputare la spesa, cioè se dovesse considerarsi sostenuta nel 2023 o nel 2024. Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla prassi già emanata su questioni interpretative relative al Superbonus, ricostruendo l’evoluzione della disciplina.

Entrate ricorda che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nel 2023, salvo alcune eccezioni che permettono di mantenere l’aliquota del 110% anche per le spese sostenute nel 2023.

Il criterio di cassa

L’Agenzia ha poi ricordato che per determinare il periodo d’imposta in cui imputare le spese, si deve fare riferimento, per persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali, al criterio per cassa (circolare n. 24/E del 2020).

In particolare, ha sottolineato che durante l’incontro “Telefisco” del 1° febbraio 2024 è stato affermato che il momento rilevante per l’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca, secondo il principio di cassa.

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Redazione Tecnica

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