Il Decreto Salva-Casa, tra le diverse disposizioni introduce misure per le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, per finalità sanitarie, assistenziali, educative e mantenute in esercizio.
Il Piano Salva-Casa stabilisce che tali tipologie di strutture possono rimanere installate, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevede l’articolo 2 del Decreto Salva-Casa.
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Decreto Salva Casa: commento, guida e riflessioni tecnico-giuridiche
Questo eBook è un manuale pratico di rapida consultazione e approfondimento sulle verifiche da effettuarsi nelle fasi preliminari progettuali di interventi edilizi su edifici esistenti: procedure edilizie, verifica della conformità, analisi vincolistiche, pianificazione delle complessità, individuazione delle criticità. Il presente testo, di commento e approfondimento del decreto n. 69/2024 (c.d. Decreto Salva Casa) convertito dalla legge n. 105/2024, è scritto a quattro mani da Andrea di Leo, avvocato esperto di diritto amministrativo, con particolare riguardo all’ambito urbanistico-edilizio ma non solo, e da Marco Campagna, tecnico appassionato della teoria ma anche e soprattutto della pratica delle procedure amministrative: insieme, sviluppano il presente testo che vuole dare al lettore una visione del decreto che sia più ampia possibile, sia per quanto attiene l’ambito più strettamente pratico, ma senza dimenticare che, in Italia, ogni istanza edilizia, anche quella che può apparire più semplice, è in verità sovrastata da un grande insieme di norme che vegliano sui più disparati ambiti. Marco CampagnaArchitetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà. Andrea Di LeoAvvocato, opera nel diritto amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica e dell’edilizia, anche in relazione ai profili vincolistici. Si occupa, inoltre, dei profili regolatori ed amministrativi relativi a ricettività, commercio e somministrazione, di appalti pubblici nonché dei profili amministrativi e regolatori dei settori innovativi (startup, sharing economy, mobilità e trasporti). Svolge attività di docenza (nell’ambito di Master Universitari) e formazione. È Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e Co-founder di Legal Team.
Marco Campagna, Andrea Di Leo | Maggioli Editore 2024
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Mantenimento delle strutture oltre i 180 giorni con CILA
Il decreto introduce, per le strutture amovibili post Covid, la possibilità di rimanere installate oltre i 180 giorni previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che esistano comprovate esigenze che ne dimostrino la necessità.
A tal proposito, gli interessati dovranno presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) nella quale dovranno essere indicate le esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità, oltre all’indicazione dell’epoca di realizzazione della struttura.
Infine, è previsto che per provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico dovrà allegare la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE e che nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con tale documentazione il tecnico incaricato deve attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.
Il ruolo dei Comuni
Anche se il decreto agevola il mantenimento delle strutture amovibili, esse devono comunque rispettare le normative di settore, comprese quelle antisismiche, di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie e di efficienza energetica. Inoltre, le stesse devono essere conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.
I Comuni hanno la facoltà di richiedere la rimozione delle strutture con un provvedimento motivato se non conformi alle prescrizioni. Gli interessati devono presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata, indicando le esigenze che giustificano la necessità continuativa delle strutture.
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