Strutture amovibili post Covid: le nuove regole del Decreto Salva-Casa

Stando al Salva-Casa, le strutture amovibili potranno rimanere installate oltre i 180 giorni, ma i Comuni hanno la facoltà di richiederne la rimozione con un provvedimento motivato se non conformi alle prescrizioni

Il Decreto Salva-Casa, tra le diverse disposizioni introduce misure per le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, per finalità sanitarie, assistenziali, educative e mantenute in esercizio.

Il Piano Salva-Casa stabilisce che tali tipologie di strutture possono rimanere installate, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevede l’articolo 2 del Decreto Salva-Casa.

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Marco Campagna, Andrea Di Leo | Maggioli Editore 2024

Indice

Mantenimento delle strutture oltre i 180 giorni con CILA

Il decreto introduce, per le strutture amovibili post Covid, la possibilità di rimanere installate oltre i 180 giorni previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che esistano comprovate esigenze che ne dimostrino la necessità.

A tal proposito, gli interessati dovranno presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) nella quale dovranno essere indicate le esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità, oltre all’indicazione dell’epoca di realizzazione della struttura.

Infine, è previsto che per provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico dovrà allegare la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE e che nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con tale documentazione il tecnico incaricato deve attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.

Il ruolo dei Comuni

Anche se il decreto agevola il mantenimento delle strutture amovibili, esse devono comunque rispettare le normative di settore, comprese quelle antisismiche, di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie e di efficienza energetica. Inoltre, le stesse devono essere conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

I Comuni hanno la facoltà di richiedere la rimozione delle strutture con un provvedimento motivato se non conformi alle prescrizioni. Gli interessati devono presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata, indicando le esigenze che giustificano la necessità continuativa delle strutture.

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Redazione Tecnica

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