Tra gli elementi importanti ai fini dell’edificazione rientra anche la qualificazione delle strade esterne ai centri abitati, ai fini delle distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade.
Ad esempio, per la qualificazione delle strade vicinali pubbliche, occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo qualora rilevino il passaggio esercitato “iure servitutis pubblicae” da una collettività di persone appartenenti a un gruppo territoriale, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile.
Il riferimento è l’articolo 26 del Codice della Strada, atteso che l’articolo 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 prevede che fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale da rispettare per le specifiche costruzioni non può essere inferiore a 10 mt. in presenza di strade vicinali pubbliche.
La giurisprudenza di merito, in un caso specifico, ha precisato che l’esatta qualificazione giuridica di un provvedimento amministrativo, fondandosi sull’analisi del suo contenuto effettivo e della sua causa reale, spetta al giudice investito dalla controversia, il quale può legittimamente prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’amministrazione all’atto adottato. (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 18 settembre 2013, n. 2170)
Nei limiti dell’accertamento incidentale l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 27 gennaio 2010, n. 1624).
Ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione.
Nel merito, infatti, la Cassazione Civile, Sezioni Unite, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario promossa da privato proprietario di una strada sterrata, immettentesi su strada comunale, al fine di sentir dichiarare che la strada medesima, divenuta oggetto di provvedimento comunale di classificazione come strada vicinale ad uso pubblico, era di sua proprietà esclusiva, non può che richiamarsi la consolidata giurisprudenza (Consilio di Stato, Sezione IV, 7 settembre 2006, n. 5209; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 maggio 2014, n. 1217).
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