Al via il Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche anche nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, e la possibilità di usufruire di uno sconto al posto dell’agevolazione fiscale per chi invece realizza i lavori in proprio. Per fare il punto su queste novità introdotte dal Decreto Crescita (dl 34/2019) l’Agenzia delle entrate ha aggiornato la Guida “Sismabonus: la detrazione per gli interventi antisismici”. Nella Guida anche il riepilogo delle condizioni da rispettare per l’agevolazione fiscale.
Nuova Guida Sismabonus: novità e riepilogo
Le regole di base
Il Sismabonus, già in vigore dal 2017, era previsto precedentemente solo per gli interventi sulle unità immobiliari situate in zone classificate a rischio sismico 1. L’agevolazione fiscale può essere usufruita per gli interventi di consolidamento realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. La detrazione di base è pari al 50% che sale al 70% quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, e all’80% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Lo sconto al posto dell’agevolazione
La Guida ricorda poi che in base a quanto prevede l’articolo 10, comma 2, del Decreto Crescita, ora il contribuente che ha diritto alla detrazione, per aver realizzato interventi di adozione di misure antisismiche, ha la possibilità di scegliere, invece che la detrazione stessa, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori.
Il fornitore sarà rimborsato mediante un credito d’imposta, che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo oppure cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno effettuare ulteriori cessioni.
Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.
Acquisto di case antisismiche
Quando poi gli interventi antisismici sono realizzati da imprese mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore o all’85% per il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Previsto comunque un tetto massimo di 96.000 euro sul quale applicare l’agevolazione. Questa possibilità, inizialmente prevista solo per gli immobili nelle zone a rischio sismico 1, sono ora estese anche alle zone classificate a rischio 2 e 3. Per l’individuazione delle zone classificate a rischio sismico occorre sempre far riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.
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