Sismabonus: no asseverazione niente agevolazione

C’è possibilità di fruire del Sisma Bonus quando al progetto d’intervento per la riduzione del rischio sismico non è allegata tempestivamente l’asseverazione richiesta?

Si tratta di un quesito sul Sismabonus, il n. 64/2019, all’Agenzia delle Entrate. Il richiedente chiede se può usufruire del sisma bonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati abilitati, anziché con una SCIA, attraverso un “permesso di costruire” a cui non è stata allegata l’asseverazione prevista dalla norma agevolativa. L’asseverazione sulla classe di rischio del fabbricato prima dell’intervento e quella ottenibile a lavori fatti saranno presentate successivamente, dice il richiedente.

In risposta al quesito, l’Agenzia riepiloga prima di tutto la normativa, facendo riferimento ad alcuni documenti di prassi relativi al SismaBonus, e chiarisce che:

1) il Sismabonus spetta per le opere di consolidamento e non per la costruzione di nuovi edifici.
2) Le modalità di accesso al Sismabonus e la classificazione dei diversi livelli di rischio sismico sono definite dal decreto 58/2017 del Ministero delle Infrastrutture. L’Agenzia fa in particolare riferimento a “Sisma bonus non consentito se l’asseverazione è tardiva”. In base all’articolo 3 del decreto:
il progettista dell’opera deve asseverare la classe di rischio precedente l’intervento (comma 2)
il progetto di riduzione del rischio sismico contenente l’attestazione deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente (comma 3)
il direttore dei lavori e il collaudatore statico, quando concludono lavori e collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista (comma 4)

Leggi anche Sismabonus, fino all’85% per chi compra una casa antisismica da un’impresa di costruzione

Tutti i documenti devono essere depositati allo sportello unico e una copia deve essere consegnata al committente, perché abbia tutto il materiale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 16, comma 1-quater, del Dl 63/2013 (comma 5).

Quindi, la disciplina non lascia spazi interpretativi. Nel caso analizzato, non è possibile fruire del beneficio fiscale perchè manca la il documento del titolo che autorizzi il progetto di riduzione del rischio sismico contenente la prescritta asseverazione.

Leggi lo speciale Sismabonus 2018-2021: come funziona la detrazione

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento