Sismabonus Acquisti: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Entrate chiarisce alcuni punti che interessano il Sismabonus Acquisti, a partire da acquisti di autorimesse non pertinenziali fino alla possibilità di utilizzare il Bonus Mobili

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L’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello per il Sismabonus Acquisti in merito a: demolizione e ricostruzione, acquisto di box auto non pertinenziale, date di inizio intervento edilizio, presentazione dell’asseverazione, remissione in bonis, e cumulabilità con il Bonus Mobili.

Viene nello specifico chiarito se determinate condizioni soddisfano i requisiti per fruire del Sismabonus Acquisti.

La risposta include interpretazioni delle normative e chiarimenti su questioni tecniche e procedurali. Vediamo meglio nel dettaglio le questioni sollevate nell’Interpello delle Entrate n. 56/2024.

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Indice

Demolizione e ricostruzione

Viene richiesto alle Entrate se l’intervento in questione soddisfa il requisito della “demolizione e ricostruzione” richiesto dalla normativa vigente per fruire del Sismabonus Acquisti, nonostante demolizione e ricostruzione siano associate due distinti titoli abilitativi (SCIA e Premesso di Costruire).

L’Agenzia in merito a questo punto, precisa che la qualificazione di un’opera edilizia e ogni considerazione di natura extrafiscale degli interventi spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni​​. Ciò premesso, Entrate ritiene che la circostanza che ci siano due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione.

Acquisto di autorimesse o posti moto non pertinenziali

Tra i dubbi presentati alle Entrate, viene richiesto se l’istante BETA, futuro acquirente, può beneficiare del Sismabonus Acquisti anche nel caso di acquisto della sola autorimessa o del solo posto moto, considerati come unità immobiliari “autonome” e non “pertinenziali” ad alcuna unità abitativa.

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’acquisto di unità immobiliari autonome e non pertinenziali non consente di fruire della detrazione prevista dall’articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, poiché tali unità non hanno autonomamente nessuna delle destinazioni d’uso (abitazione e attività produttiva) previste dalla normativa per l’applicazione dei principi del Sismabonus​​​​.

Data di inizio delle procedure autorizzatorie

Gli istanti chiedono alle Entrate se sia corretto affermare che le procedure autorizzatorie relative al progetto di ristrutturazione urbanistica siano iniziate prima del 1° maggio 2019, considerando come data di inizio delle procedure la data di stipula della Convenzione urbanistica con l’ente preposto.

Entrate a tal proposito ritiene l’istanza inammissibile, poiché la valutazione dell’effettiva data di inizio della procedura autorizzatoria spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, esulando dalle competenze esercitabili in sede di interpello​​.

Presentazione dell’Allegato B e remissione in bonis

Nell’interpello viene chiesto se sia possibile fruire del Sismabonus Acquisti a condizione che l’Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza la necessità di ricorrere alla remissione in bonis prevista dalla normativa per sanare eventuali inadempienze.

A tal proposito l’agenzia ha chiarito che il Sismabonus Acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata tempestivamente presentata, a condizione che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio​​. Pertanto in tal caso Entrate non ritiene necessario ricorrere all’istituto della remissione in bonis.

Bonus Mobili

L’istante BETA, in qualità di promissario acquirente che beneficerà del Sismabonus Acquisti, chiede se possa fruire anche della detrazione prevista dal Bonus Mobili nonostante l’intervento edilizio in esame sia definito come una nuova costruzione, e se, ai soli fini della fruizione di quest’ultima agevolazione fiscale, occorra tenere distinti gli interventi di “ristrutturazione edilizia” da quelli di “nuova costruzione”.

In merito a tale possibilità, Entrate ricorda che all’acquirente di una c.d. “casa antisismica”, che fruisce della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1septies, del decreto legge n. 63 del 2013, non è preclusa la possibilità di usufruire del Bonus Mobili’ per l’arredo dell’abitazione acquistata. Il promissario acquirente che beneficerà del Sismabonus Acquisti potrà fruire anche del Bonus Mobili qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali come intervento di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del TUE. Resta fermo che la competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare espressamente dal titolo abilitativo che autorizza i lavori.
 

Redazione Tecnica

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