Sismabonus 110%, non serve il salto di due classi

Basta attestare il miglioramento antisismico per ottenere l’agevolazione maggiorata. In esclusiva i dettagli

Lisa De Simone 29/03/21
Sismabonus al 110%: non serve arrivare al salto di due classi ma è sufficiente attestare il miglioramento antisismico per ottenere l’agevolazione maggiorata. L’indicazione da una fonte autorevole, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del d.m. 28/02/2017 n. 58  in risposta  ad un quesito presentato dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

Vediamo in dettaglio com’è stato chiarito il dubbio in merito all’interpretazione delle norme introdotte dall’art. 119 del decreto Rilancio.

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Sismabonus 110%, non serve il salto di due classi

Il dubbio

La questione posta all’attenzione della Commissione era riferita all’interpretazione autentica delle norme introdotte dall’art. 119 del decreto Rilancio che in tema di Superbonus per il consolidamento (interventi strutturali), fa riferimento a leggi precedenti che non prevedevano alcun traguardo prestazionale (>> ne abbiamo parlato qui: Sismabonus 110% senza classificazione sismica: conviene non redigerla più?).

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Il decreto Requisiti invece, in merito al Sismabonus abbinato all’Ecobonus, continua a fare riferimento al passaggio a classi di rischio sismico inferiori come condizione determinante per l’agevolazione.

In sostanza, come devono essere interpretati i riferimenti al “passaggio di classe” ai fini del Sismabonus al 110%, considerando che il MIT, con decreto 329/2020, ha modificato l’asseverazione di cui al DM 58/2017, introducendo l’opzione “nessun salto di classe” accanto a quelle esistenti (superamento di una classe o di 2 o più classi), mentre il decreto Requisti continua a fare riferimento alle classi? 

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La risposta

Nella risposta la Commissione fa un excursus delle norme. Il decreto Requisiti tecnici, ricorda, fa riferimento sia ai requisiti per poter accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013, sia al Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020. I punti iv), v), vi) e vii) dell’art. 2, comma 1, lettera b del decreto Requisiti si riferiscono agli interventi previsti dai commi 2.quater e 2.quater.1 del D.L. 63/2013 – che è tutt’ora vigente – e che si applica agli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, a differenza del Superbonus 110% destinato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale.

Diversamente quando l’art. 2 comma 1, del “decreto requisiti Ecobonus”, si riferisce al Superbonus 110% cita espressamente l’art. 119 del D.L. 34/2020.

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In dettaglio il comma 2.quater si riferisce agli interventi che danno diritto alla detrazione del 70% e del 75% e sono interventi di riqualificazione energetica; 70% quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, 75% quando oltre a questo c’è anche il raggiungimento della classe media del comportamento dell’involucro edilizio ai sensi del decreto 26 giugno 2015.

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Il comma 2.quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico ammettendo che se si raggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico la detrazione è pari all’80% mentre se si ha il raggiungimento della riduzione di due o più classi di rischio sismico la detrazione è pari all’85%.

Questi commi rimangono in vigore e nel decreto attuativo quanto enunciato sopra è esplicitato all’interno dell’art. 2 comma 1 lettera b), nei punti iv, v, vi e vii, con la conseguenza che il richiamo ai commi contenenti le regole per il Sismabonus con riqualificazione energetica appena visto non si applica al Superbonus, ma solo alla normativa del DL 63/2013. Di conseguenza ai fini del Superbonus è sufficiente la riduzione del rischio sismico senza salto di classe per accedere alla detrazione maggiorata.

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Foto: iStock/aluxum

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