Più spazio al silenzio assenso per la SCIA con ruolo centrale per i professionisti tecnici. Controlli più stringenti sulle comunicazioni di inizio attività, con sanzioni penali per le false dichiarazioni e attestazioni, oltre al divieto di svolgimento dell’attività avviata sulla base della comunicazione. Tempi più brevi per le decisioni e i pareri in ambito edilizio in sede alla Conferenza del servizi e stop a qualunque diniego generico: se l’amministrazione non motiva in dettaglio il suo no il parere viene considerato positivo.
Le novità grazie ad alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto PNNR, il dl 19/2026, approvato il 9 aprile dall’Aula della Camera in prima lettura. Il provvedimento è passato con la fiducia, per cui non subirà modifiche al Senato, e le novità introdotte entreranno in vigore subito dopo il via libera definitivo. Eccole in dettaglio.
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Indice
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Attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori
Quest’opera (II edizione) è una guida essenziale per i professionisti del settore tecnico, sia in ambito pubblico che privato. Questa nuova edizione è stata aggiornata con le più recenti novità normative, incluse le disposizioni della legge di conversione del decreto “Salva Casa”, nonché le FAQ e i criteri interpretativi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture. Il testo analizza in dettaglio le principali normative edilizie, offrendo strumenti operativi e interpretativi per affrontare le complesse dinamiche del settore. Particolare attenzione è dedicata ai titoli abilitativi, alla vigilanza sulle opere, all’agibilità degli edifici e alle responsabilità tecniche, fornendo un quadro chiaro e aggiornato sulle nuove procedure e sulle recenti interpretazioni ministeriali. Grazie all’inserimento di schemi riepilogativi, tabelle comparative e riferimenti giurisprudenziali, il manuale si distingue per la sua immediatezza e fruibilità, agevolando la consultazione e l’applicazione delle disposizioni vigenti. Un’opera indispensabile per progettisti, tecnici comunali, imprese edili e consulenti del settore, che troveranno in questo testo un supporto pratico e normativo per la gestione delle attività edilizie alla luce delle ultime evoluzioni legislative. Donato Palombellaè giurista esperto in Diritto immobiliare, con oltre trent’anni di esperienza maturata in studi professionali e aziende del settore edile immobiliare. Laureato con lode in Giurisprudenza, ha conseguito un Master per Giuristi d’Impresa all’Uni- versità di Bologna, specializzandosi in opere pubbliche. Autore di numerosi volumi su Edilizia, Urbanistica eContrattualistica immobiliare, collabora con riviste giuridiche di rilevanza nazionale ed è membro di comitati scientifici editoriali. Le sue opere sono presenti nelle principali biblioteche universitarie e istituzionali.Maria Palombellaautrice di vari articoli, ha curato la pubblicazione di monografie su temi giuridici pubblicati da Editori di livello nazionale (Maggioli Editore, Giuffré, Sole24Ore, Legislazione Tecnica). Ha vinto concorsi letterari. Come autrice del volume Olivetti Lekixon 80. Design Made in Italy ha ottenuto ricono- scimenti in Europa e Stati Uniti. Ha partecipato e relazionato a convegni internazionali.
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Silenzio assenso rafforzato e attestazioni
Il decreto interviene sull’articolo 20 della legge n. 241/1990 per rendere effettivo l’istituto del silenzio assenso. Se il Comune non risponde entro i termini previsti si ha il consenso di fatto. Un principio che si rafforza con la possibilità di attestare il decorso del termine sia con un’autocertificazione che con la dichiarazione del progettista. Passaggio questo che rafforza il ruolo dei tecnici. In generale con le modifiche introdotte sono previste tre novità:
- la richiesta di integrazioni documentali da parte dell’amministrazione non pregiudica più il silenzio assenso. I termini si sospendono una sola volta e per non più di trenta giorni, ma il procedimento prosegue il suo corso.
- stabiliti i soli due casi in cui il silenzio assenso non si forma: domanda non ricevuta dall’amministrazione competente oppure priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
- una volta decorsi i termini, l’amministrazione è tenuta a trasmettere automaticamente – e non più solo su richiesta del privato – un’attestazione sull’accoglimento della domanda, all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza. L’invio deve avvenire entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso.
Se il Comune rimane ulteriormente inerte, l’attestazione può essere sostituita da una dichiarazione del privato oppure da una dichiarazione di un progettista abilitato che certifichi il decorso dei termini e l’avvenuta formazione del silenzio assenso. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di agire in autotutela, ma solo nei casi in cui la domanda fosse priva degli elementi essenziali.
Riepilogo delle novità sul silenzio assenso
| Aspetto | Regime previgente | Novità |
| Effetto delle richieste di integrazione documentale | Possibile pregiudizio alla formazione del silenzio assenso | Formazione non pregiudicata; sospensione una sola volta, per un massimo di 30 giorni |
| Casi di esclusione del silenzio assenso | Non codificati in modo tassativo | Solo due casi: domanda non ricevuta o priva di elementi essenziali |
| Attestazione del decorso dei termini | Su istanza del privato | Automatica, entro 10 giorni, a cura dell’amministrazione |
| Sostituto dell’attestazione in caso di inerzia | Dichiarazione del privato | Dichiarazione del privato o del progettista abilitato |
Controlli rafforzati sulle comunicazioni
In parallelo a queste semplificazioni, il Parlamento ha però anche deciso di rafforzare i controlli. Con il nuovo comma 2-bis introdotto all’art. 2 del decreto legislativo in materia di regimi amministrativi delle attività private (222/2016) specifica che, con riferimento alla comunicazione richiesta per lo svolgimento di determinate attività, comprese quelle edilizie (segnatamente la SCIA) si applicano le norme in materia di controlli dagli articoli 71 e 72 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R 445/2000).
Questi impongono alle amministrazioni procedenti di effettuare controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. In caso di irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio (purché non si tratti di false dichiarazioni) è possibile regolarizzare o completare la dichiarazione affinché il procedimento possa avere seguito.
Invece la dichiarazione non veritiera o la falsa attestazione dei requisiti comportano, oltre alla sanzione penale, il divieto di svolgimento dell’attività avviata sulla base della comunicazione.
Conferenza dei servizi
Infine il decreto interviene sull’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, che disciplina la Conferenza dei servizi, tagliando significativamente i termini per comunicare le decisioni. Per i procedimenti che richiedono il coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili – paesaggio, beni culturali, ambiente, salute e incolumità pubblica – il termine per rendere le determinazioni si riduce da infatti di un terzo, passando da novanta a sessanta giorni. Il termine ordinario scende invece da quarantacinque a trenta giorni.
L’obbligo di motivazione viene rafforzato per tutte le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale: le prescrizioni devono rispettare i principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria rispetto all’intervento originario. Il dissenso generico o non motivato equivale ad assenso incondizionato. In pratica per i procedimenti edilizi che coinvolgono la Soprintendenza o altri organi consultivi, il parere non potrà più limitarsi a un diniego generico.
Se al termine della fase asincrona non si è raggiunta una determinazione, l’amministrazione procedente svolge, entro dieci giorni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, acquisisce le posizioni prevalenti e adotta la determinazione motivata conclusiva.
La stessa disciplina si estende anche ai pareri consultivi degli organi delle pubbliche amministrazioni, sia obbligatori che facoltativi, ai sensi del nuovo articolo 16, comma 4-bis, della legge n. 241/1990 introdotto dall’emendamento.
Riepilogo delle novità sulla Conferenza dei servizi
| Riunioni e decisioni | Termine previgente | Nuovo termine |
| Determinazioni in Conferenza asincrona — regime ordinario | 45 giorni | 30 giorni |
| Determinazioni in Conferenza asincrona — paesaggio, beni culturali, ambiente, salute, incolumità pubblica | 90 giorni | 60 giorni |
| Riunione telematica di chiusura | 45 giorni dalla scadenza | 10 giorni dalla scadenza |
| Conferenza simultanea sincrona su richiesta | 45 giorni | 30 giorni |
| Lavori Conferenza simultanea — regime ordinario | 45 giorni dalla prima riunione | 30 giorni dalla prima riunione |
| Lavori Conferenza simultanea — interessi sensibili | 90 giorni dalla prima riunione | 60 giorni dalla prima riunione |
| Pareri consultivi — obbligo motivazione analitica | Non previsto | Assenso/dissenso motivato con misure mitigatrici e costi |
Testo ricostruito
Leggi e scarica qui il testo degli articoli della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ) modificati dal dl 19/2026 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione):
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