Il dirigente scolastico ha un difficile compito quello di garantire la sicurezza all’interno del proprio Istituto, tutelando da un lato l’integrità psico-fisica dell’alunno e vigilando dall’altro sui soggetti a cui è demandato il compito di garantire la sicurezza. Capita però spesso che il tema della sicurezza sia sottovalutato e che riappaia prepotentemente qualora si verifichi un infortunio o un crollo all’interno di una Scuola.
In realtà è necessario porre in essere una riflessione costante e adottare misure atte a prevenire eventuali rischi all’interno delle Istituzioni Scolastiche. La principale responsabilità in capo al Dirigente Scolastico è pertanto quella di eliminare alla fonte qualsiasi fonte di rischio, adottando i necessari provvedimenti organizzativi nei limiti fissati dalle norme per la sicurezza nelle scuole.
Dirigente scolastico: gli obblighi
Del resto secondo l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 qualsiasi datore di lavoro ha due obblighi non delegabili:
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;
- La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Incendi.
Il dirigente scolastico deve inoltre:
- designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, di pronto soccorso e i preposti;
- consultare l’RLS e informare le RSU sui provvedimenti adottati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- fornire ai lavoratori i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- assicurare un’adeguata attività di formazione e informazione degli interessati (lavoratori e studenti) in base alle specifiche attività svolte;
- organizzare l’emergenza e programmare le necessarie misure di prevenzione e protezione, che devono sempre essere contenute all’interno del Documento di Valutazione dei rischi.
Bisogna inoltre precisare che mentre l’obbligo di intervento strutturale per garantire la sicurezza degli edifici utilizzati per attività scolastiche spetta all’Ente proprietario, il Dirigente Scolastico ha sempre il dovere di richiederne l’intervento e di vigilare sul suo adempimento, attraverso comunicazioni e segnalazioni rivolte all’Ente proprietario stesso.
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Il comma 3 art. 18 D.Lgs. 81/2008 così recita: “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.
Secondo l’articolo 5 del DM 29 settembre 1998 n. 382 “il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l’obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e/o degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo”.
Inoltre il Dirigente Scolastico deve vigilare affinché gli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente siano assolti.
Il comma 3 bis art. 18 D.Lgs. 81/2008 infatti afferma che: “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
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