Sicurezza sui luoghi di lavoro: in cosa consiste la formazione

I veri fautori della sicurezza sul lavoro sono i lavoratori stessi e le persone addette alla sicurezza e alla prevenzione

Nella prima risoluzione la politica di coesione è considerata un elemento essenziale del processo di integrazione europea e un sostegno alla strategia EU2020 in grado di favorire una crescita economica stabile e sostenibile. Per realizzare questi obiettivi, viene ribadita la necessità di una politica regionale forte e dotata di stanziamenti adeguati ma nello stesso tempo flessibile per coniugare le specificità regionali e sostenere gli sforzi a superare le difficoltà di quelle regioni con un ritardo di sviluppo.

La seconda risoluzione, invece, ritiene necessario rafforzare, in quanto principale strumento a sostegno della strategia Europa 2020, il ruolo del Fondi Strutturali Europei per migliorare l’occupabilità e l’adattabilità dei lavoratori. Si auspica quindi che gli stati membri continuino a poter utilizzare il Fondi Strutturali Europei per investire in competenze, occupazione e attività di formazione e riqualificazione professionale per creare e migliorare i posti di lavoro.

Formazione continua: che importanza ha?

Il tema del capitale umano è ormai entrato stabilmente nel dibattito politico europeo e internazionale ponendo la formazione come uno dei principali fattori di sviluppo economico e sociale. In tale quadro, l’apprendimento sul posto di lavoro è diventata una priorità politica dell’Unione europea, in quanto rappresenta una delle dimensioni fondamentali della formazione nell’arco della vita.

L’apprendimento permanente viene definito negli orientamenti comunitari quale l’elemento chiave per lo sviluppo e la promozione di una cittadinanza istruita e consapevole sin da bambini, in modo che l’individuo diventi poi, nel campo lavorativo, una manodopera qualificata, altamente formata ed adattabile.

Tuttavia le statistiche dimostrano che la pratica della formazione continua è ancora limitata.

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La flessibilità e la sicurezza necessarie per ottenere posti di lavoro migliori e più numerosi, dipendono dalla capacità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di acquisire conoscenze cruciali e aggiornare le loro competenze in maniera costante durante tutta la vita.

In Europa la maggior parte dei paesi ha compiuto grandi avanzamenti nella definizione di strategie unitarie e globali e, nell’ambito di tali strategie, sono evidenti i progressi compiuti nell’istruzione pre-elementare, nei quadri delle qualifiche e nella convalida dell’apprendimento non formale ed informale.

Il «triangolo della conoscenza», ovvero istruzione, ricerca e innovazione, svolge un ruolo essenziale nel promuovere la crescita e l’occupazione per questo l’Unione Europea ritiene importante accelerare le riforme, promuovere l’eccellenza nell’istruzione superiore e nelle relazioni tra università e aziende per garantire che tutti i settori dell’istruzione e della formazione svolgano appieno il loro ruolo nella promozione della creatività e dell’innovazione.

Le statistiche sulla formazione continua

I programmi e le azioni comunitarie, pur dando forti indicazioni, e tracciando le linee strategiche di fondo, non alterano la responsabilità affidata ad ognuno degli Stati membri riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione. Con l’intento di definire il quadro generale della situazione europea, l’Eurostat, l’agenzia europea per la statistica, svolge ogni cinque anni una rilevazione sulla formazione professionale continua negli stati europei (Continuing Vocational Training Survey – CVTS).

Dall’analisi svolta utilizzando i dati CVTS di Eurostat emerge come in Europa l’impegno delle imprese nella formazione continua sia molto variabile su base settoriale, dimensionale e territoriale, con livelli elevati nel Nord e Centro Europa e bassi nell’Europa del Sud e nell’area balcanica.

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In Italia

Dal confronto internazionale emerge la grande difficoltà che il fenomeno assume in Italia, con ritardi e gap molto ampi rispetto ai valori medi e ai benchmark europei imputabili soprattutto al comportamento delle piccole e medie imprese che dimostrano le maggiori arretratezze e i minimi investimenti nelle formazioni dei propri operatori.

La media europea delle imprese che hanno offerto formazione (corsuale e non) ai propri dipendenti nel 2005 è pari al 60% mentre quella italiana raggiunge appena il 32%, poco più della metà.

Per incrementare i livelli di partecipazione sarebbe necessario un maggiore impegno sia da parte delle organizzazioni produttive nel soddisfare la crescente domanda di conoscenza proveniente dai lavoratori, sia da parte delle istituzioni nel rilanciare adeguate ed efficaci politiche di sostegno, aumentando le risorse messe a disposizione, migliorando la gestione dei finanziamenti pubblici e verificandone maggiormente gli effetti.

Per quanto riguarda la collocazione territoriale, il 36% di imprese hanno svolto attività di formazione nel nord-est e il 34,7% nel nord-ovest, mentre nelle regioni del centro si scende al 27,2% e nel mezzogiorno al 23,6%.

È necessario quindi un notevole potenziamento delle attivita’ formative e d’istruzione da un lato, interventi duttili di formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale dall’altro, ripensando, su questo fronte, la formazione in forme piu’ flessibili, modulari, intermittenti, continue e personalizzate.

Emerge, pertanto, la centralità dell’azione formativa e il suo ruolo di strumento attivo e di supporto dei processi di innovazione: cio’ che maggiormente interessa promuovere attraverso la formazione, oltre alle conoscenze ed alle abilita’ operative, e’ la capacita’ strategica degli attori ad orientarsi nei contesti in cui operano avendo come punto di riferimento la dimensione del cambiamento.

La formazione continua, quindi, si pone come fattore strategico di sviluppo della competitività e unico strumento che puo’ garantire, rispetto alle esigenze del mercato, la diffusione della cultura dell’eccellenza.

Ed è in ciò che si riconosce la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Formazione se valutazione dei rischi

Ogni datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con l’attività lavorativa. L’obiettivo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Queste misure riguardano la prevenzione dei rischi occupazionali, l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori e il mettere a disposizione l’organizzazione e i mezzi per attuare le misure necessarie. Nonostante lo scopo della valutazione dei rischi comprenda la prevenzione dei rischi occupazionali, obiettivo cui è del resto necessario puntare, nella pratica ciò non è sempre possibile.

In questo caso, si dovrebbe comunque cercare di ridurre il grado di pericolo e di tenere sotto controllo i rischi residui. La valutazione dei rischi dovrebbe essere strutturata e applicata in maniera tale da consentire ai datori di lavoro di:
individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi pericoli;
stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto dei requisiti di legge;
valutare i rischi allo scopo di una scelta informata delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici utilizzati nonché per allestire al meglio l’ambiente di lavoro e garantire un’organizzazione ottimale dell’attività;
verificare che le misure messe in atto siano adeguate;
– dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a seguito della valutazione;
– dimostrare a se stessi, alle autorità competenti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti di aver considerato tutti i fattori pertinenti all’attività e di aver raggiunto un giudizio valido e informato dei rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza;
– garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione di una valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori.

La formazione sulla sicurezza è proprio il punto fondamentale su cui agire per ottenere un vero successo nel campo della sicurezza sul lavoro. I veri fautori della sicurezza sul lavoro, infatti, sono i lavoratori stessi e le persone addette alla sicurezza ed alla prevenzione. Solo attraverso una corretta formazione sulla sicurezza sul lavoro ed alla crescita della cultura della sicurezza si potranno, a tutti i livelli, assumere i comportamenti giusti che porteranno invariabilmente al successo nel campo della sicurezza.

Supportare l`investimento sul capitale umano delle aziende e migliorare le conoscenze e le competenze di chi in azienda ha il compito di presidiare i processi produttivi con un`attenzione particolare alle problematiche legate al sistema sicurezza.

Le piccole e medie imprese trovano generalmente difficoltà nel fare partecipare gli operai alla formazione continua: quest’ ultima risulta invece un`importante opportunità anche per gli operai che possono migliorare la loro preparazione e acquisire maggiori competenze.

Datore di Lavoro

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è il nuovo obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei che recita, all’art. 97: “Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”.

L’omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità e inefficacia dell’eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.

Il dirigente

L’articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede, tra l’altro, che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti. L’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ai commi 7 e 7 bis, prevede le modalità di tale formazione specifica per dirigenti, e preposti.

In particolare il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che, i dirigenti e i preposti ricevano, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione comprendono:
– definizione e individuazione dei fattori di rischio;
– valutazione dei rischi;
– individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
– principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi.

La formazione, l’informazione e l’addestramento sono, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, compiti del datore di lavoro e/o del dirigente, che, nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze, può e deve programmarla.

Il dirigente, nell’ambito dei suoi compiti organizzativi, ha il dovere predisporre l’attività formativa, definendo modi e tempi della stessa, e dando operatività alle proposte in tal senso elaborate dal servizio aziendale di prevenzione e protezione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 81/2008 sulla riunione periodica nel corso di quest’ ultima, il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti i  programmi  di  informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti  e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Il  preposto

In materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità connessi soltanto agli obblighi di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti.

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L’omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele, tra l’ altro:
– è responsabile, tra l’altro, dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività” lavorativa;
– rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;
– vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali;
– verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele;
– deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.

D’altro canto il preposto è obbligato a frequentare specifici corsi di formazione di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 19, “Obblighi del preposto”. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.

Il lavoratore

Il lavoratore, incluso il rappresentante di lavoratori per la sicurezza e l’addetto all’antincendio e al primo soccorso per quanto riguarda i corsi specialistici previsti dalla legge per le loro figure, è obbligato a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

I lavoratori, in primis, che devono essere educati al rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro, principalmente per tutelare se stessi dai comportamenti errati che invariabilmente portano a infortuni o malattie anche gravi ed anche essere edotti sulle responsabilità che hanno di fronte alla legge, chiaramente richiamate dal D. Lgs. 81/08 e dal suo correttivo D.Lgs. 106/009.

Le attività formative programmate nei piani vengono definite a partire dalle specifiche esigenze delle imprese che attraverso interventi aziendali o interaziendali potranno conseguire l`obiettivo di sensibilizzare i lavoratori alla sicurezza riducendo il rischio di infortuni in azienda e migliorare le conoscenze in tema di sicurezza delle figure chiave aziendali.

Inoltre i lavoratori coinvolti potranno meglio comprendere l’importanza del proprio ruolo nell’organizzazione della sicurezza e nell’organizzazione per la qualità dell`azienda.

Infine le figure legislative (RSPP, ASPP, RLS) che devono essere educati alla comprensione ed al riconoscimento del pericolo, cosa tutt’altro che banale, e che hanno diritto ad una formazione che non sia semplicemente legislativa, ma tecnica ed esemplificativa, volta a far si che sviluppino principalmente la comprensione della materia; comprensione che li metta quindi in grado di svolgere correttamente e con successo il proprio ruolo.

Oltre ovviamente che ai componenti delle squadre di Emergenza, antincendio e Primo Soccorso, ai quali è demandato il primo intervento in caso di emergenza e la cui corretta formazione può essere determinante in caso di emergenza.

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