Sicurezza impianti sportivi: come fare il documento di valutazione dei rischi?

Ecco un riepilogo su tutto quello che serve sapere a un professionista tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione di impianti sportivi. Quali sono le norme vincolanti? E al titolare quali obblighi spettano?

Le nostre giornate sono sempre più cadenzate da ritmi “sportivi” (e frenetici), e non occorre nemmeno andare in palestra per allenare il timing del tragitto casa-lavoro.

Quando però si parla di sport, quello “vero”, allora occorre fare attenzione, specie per ciò che riguarda la sicurezza degli impianti sportivi. A che punto siamo in Italia? Le normative vigenti sono adeguate? E soprattutto: i professionisti tecnici che progettano e si occupano della manutenzione degli impianti e della relativa gestione della sicurezza, sono adeguatamente formati?

Facciamo un utile riepilogo, passando in rassegna le principali normative, gli adempimenti necessari per la valutazione dei rischi, i piani di sicurezza e gli obblighi dei titolari.

Sicurezza impianti sportivi, ecco un’utile guida!

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in materia di “tutela della salute” si comprendono gli interventi finalizzati a garantire la salute del cittadino con riferimento da una parte alla sua sanità personale, sotto il profilo del benessere fisico e mentale, dall’altra, alla salubrità dell’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La costruzione di un impianto sportivo non può prescindere, infatti, da due logiche intrinseche alla natura stessa di tale tipo di struttura: essere funzionale all’attività sportiva ivi praticata ed essere dotata di tutti i dispositivi idonei a consentire lo svolgimento dell’attività in condizioni di massima sicurezza ed igiene.

Occorre pertanto che il progettista di un impianto sportivo, nonché i responsabili della sua gestione, predispongano appropriati piani di sicurezza, in grado di fronteggiare i comportamenti anomali, e talvolta violenti, degli spettatori.

Leggi anche: SCIA Antincendio e responsabilità nelle emergenze: gli impianti sportivi

Con l’avvento del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, viene ridisegnata l’intera disciplina mediante il riordino e il coordinamento della stessa in un unico testo normativo, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali, nonché in conformità all’art. 117 della Costituzione.

Esso si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e dunque anche all’impianto sportivo che costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l’atleta, professionista o dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all’interno dello stesso e, più in generale, gli spettatori che assistono alla manifestazione sportiva.

Quanti sono gli impianti sportivi in Italia?

Il primo censimento nazionale degli impianti sportivi, pubblicato con il titolo “Statistica degli impianti sportivi“, fu realizzato dall’ISTAT nel 1956 e aggiornato nel 1959. Nel 1978 il Coni realizzò un proprio Censimento, pubblicato nel 1980, dal quale risultavano 45.494 impianti elementari.

Il censimento nazionale più recente è quello del 1989, realizzato dal Coni, Istat e Istituto per il Credito Sportivo, e l’aggiornamento risale al 1996 (realizzato dagli stessi enti con la collaborazione del Coordinamento degli Assessori Regionali allo Sport e del Centro Interregionale per il Sistema Statistico). Nel 2003, il Cnel in collaborazione con il Ministero Beni e Attività Culturali e il Coni, ha condotto un aggiornamento del censimento con proiezioni dei dati al 2003.

Quali sono gli adempimenti per la sicurezza?

Per programmare, costruire e gestire gli impianti sportivi in genere si fa riferimento al quadro normativo, ed in particolare al D.M. 18 marzo 1996, essendo tali costruzioni per lo più ad uso pubblico e pertanto soggette al controllo e approvazione di enti locali e statali, e naturalmente, al D.lgs.81/2008.

Approfondisci con: Tribune prefabbricate: caratteristiche e utilità per impianti sportivi e non solo

In generale, le necessità più evidenti sono quelle:

  • di ordine urbanistico:
    • la collocazione nel territorio,
    • il rispetto degli standards,
    • l’inserimento ambientale,
    • i rapporti con le infrastrutture;
  • di ordine sociale:
    • utilità del servizio,
    • utilizzo di denaro pubblico,
    • accessibilità da parte di tutti;
  • di ordine realizzativo:
    • sistema di concessione-appalto,
    • dimensionamento,
    • regole tecniche di costruzione;
  • di sicurezza:
    • strutture statiche,
    • presenza di spettatori,
    • di addetti, di atleti, di operatori vari,
    • garanzie igieniche, e
    • procedure in caso di emergenza, ordine pubblico, impianti tecnologici;

Leggi anche: Formatore per la sicurezza, come si comunica attivamente col lavoratore?

  • di ordine sportivo:
    • regolamenti di gioco,
    • richieste di spazi e
    • attrezzature adeguate;
  • di ordine gestionale:
    • manutenzioni, amministrazione,
    • organizzazione delle manifestazioni e dell’attività in genere.

La realizzazione di impianti sportivi è pertanto soggetta alle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale, che riguardano principalmente la collocazione sul territorio, la sicurezza statica, e la sicurezza durante l’uso; inoltre gli impianti sportivi devono rispettare le richieste degli Enti Sportivi (Coni e Federazioni) per quanto riguarda i campi di gara, le attrezzature sportive ed i servizi connessi.

Durante l’iter della progettazione e costruzione dell’impianto sportivo spetta ai progettisti conoscere ed applicare nel progetto tutte le suddette norme, in modo da soddisfare ogni singola richiesta ed ottenere, al momento dei controlli e delle verifiche, le prescritte autorizzazioni, collaudi e omologazioni.

Quali compiti spettano al titolare dell’impianto?

L’esercizio dell’impianto sportivo comporta dei precisi compiti tra cui l’assunzione della responsabilità da parte del gestore in materia di sicurezza e igiene nei confronti degli utenti, siano essi atleti, praticanti o arbitri di gara e cronometristi, pubblico spettatore, stampa, giornalisti, fotografi, addetti alle riprese tv e in generale nei riguardi del personale addetto.

Potrebbe interessarti: Certificato di collaudo statico, come si fa? Cosa deve contenere?

Il titolare dell’impianto è tenuto a garantire l’esistenza ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza sia in situazioni normali sia in condizioni di emergenza: dovrà dotarsi di un apposito piano di gestione della sicurezza e di un registro dei controlli periodici su cui annotare gli interventi e gli episodi salienti.

Pertanto il responsabile della gestione dovrà accertarsi preliminarmente che l’impianto a lui affidato abbia tutti i requisiti richiesti dalle normative; dovrà verificare che l’impianto sia stato regolarmente realizzato con un progetto approvato da parte del Comune e regolarmente collaudato sotto l’aspetto statico e tecnico-amministrativo; che sia dotato dei prescritti pareri favorevoli e certificati di conformità, nonché del verbale di omologazione favorevole rilasciato dalla Federazione competente.

Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza ed il loro mantenimento, è responsabile il titolare dell’impianto o complesso sportivo.

In generale, costituiscono obblighi a carico del datore di lavoro (il titolare dell’impianto o complesso sportivo) le seguenti attività (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008):
– valutazione dei rischi;
– programmazione della prevenzione;
– l’eliminazione e/o riduzione dei rischi;

– l’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;
– l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;
– il controllo sanitario;
– l’informazione e la formazione;

– le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio;
– l’uso di segnali di avvertimento;
– la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

Valutazione dei rischi, come si fa?

Per quanto concerne la valutazione dei rischi, tale adempimento costituisce lo strumento fondamentale per individuare le misure di prevenzione adeguate alla specificità dell’attività lavorativa, nonché per individuare le verifiche periodiche e i continui adeguamenti.

Sono elementi essenziali di questo processo di valutazione:
– stima dei rischi derivanti dall’espletamento di una mansione e connessi all’esistenza o al verificarsi di fattori pericolosi con particolare riguardo ai luoghi e alle attrezzature di lavoro;
– identificazione delle mansioni e delle persone che possono trovarsi esposte ai rischi;
impossibilità da parte dell’imprenditore/datore di lavoro di delegare tale obbligo ad altri soggetti, alcuni dei quali sono chiamati comunque a partecipare (si ricorda che, nell’ambito sportivo, la valutazione dei rischi non può prescindere dal rispetto delle norme tecniche emanate dal Coni e dalle Federazioni sportive, nazionali ed internazionali);

Approfondisci con: Sicurezza sul lavoro: tra RSPP e RLS, che rapporto ci deve essere?

rinnovo della valutazione in caso di mutamenti o innovazioni del ciclo produttivo, il quale, sempre con riferimento più specifico ad un impianto sportivo, può avvenire in diverse ipotesi, tra le quali:
– acquisto di un nuovo macchinario o di nuovi sistemi computerizzati;
ristrutturazione o modernizzazione dell’impianto sportivo;
– inserimento di una nuova attività;
– utilizzo di innovative metodologie di lavoro e/o allenamento;
– consulenza di professionisti esterni in caso di necessità.

Documento di valutazione dei rischi, come si fa?

Tale processo si esplicita nel documento di valutazione dei rischi, deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e contenere:
– una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
– l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
– il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
– l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
– l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Ti potrebbe interessare

Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

La guida è aggiornata con il capitolo “Integrazione ai Piani di Sicurezza – Rischio Covid-19” a cura di Marco Ballardini e Carmine Moretti. L’aggiornamento, completo di oltre 50 moduli editabili e personalizzabili, fornisce strumenti utili e indicazioni da seguire nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione dell’infezione da COVID-19 nei cantieri. Si è voluto dare al testo un taglio pratico, sulla base dell’esperienza maturata in questo periodo nella consulenza, con esempi precompilati di documenti specifici, di procedure, di protocolli, di check list, di segnaletica, utilizzabili per gestire il rischio di contagio da COVID-19 in cantiere. Nell’aggiornamento vengono prese in considerazione TUTTE le attività operanti in una impresa edile e/o in un cantiere, suddivisi per comodità di consultazione in 3 gruppi: Artigiani, ditte individuali e lavoratori autonomi che operano in cantiere, senza lavoratori; Imprese edili che operano in cantiere, con lavoratori dipendenti o soci lavoratori dipendenti o soci lavoratori; Adempimenti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Questa nuova Guida ai Piani di Sicurezza 2.0, giunta alla seconda edizione, si rinnova e si aggiorna allo stato dell’arte tecnico e normativo per offrire un vero e proprio percorso guidato per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo Tecnico (FT), del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), accompagnando il lettore passo per passo nella redazione, nell’organizzazione e nella gestione della documentazione. Le schede delle lavorazioni e la modulistica, scaricabili dal cloud, sono editabili e personalizzabili secondo le specifiche esigenze e sono state aggiornate mantenendo l’impostazione grafica innovativa della precedente edizione, con l’aggiunta di alcune funzionalità per facilitare il lavoro. È stata mantenuta e arricchita anche la segnaletica relativa ai DPI necessari per il corretto svolgimento delle lavorazioni. In linea con le richieste esplicitate negli anni dagli organi di controllo, questa guida offre uno strumento operativo chiaro, comprensibile e preciso, ulteriormente migliorato e affinato dall’esperienza maturata dagli Autori nel corso di una pluriennale pratica professionale sui cantieri come responsabili e coordinatori della sicurezza. Questa nuova edizione approfondisce ed estende la trattazione con ulteriori schede macchine, gruppi omogenei e schede di lavorazione, come per esempio:• bonifica di ordigni bellici;• incidenti stradali e sicurezza dei luoghi;• scavi archeologici;• allestimento segnaletica stradale;• aggiornamento scheda bonifica amianto. Inoltre, i contenuti delle schede macchine, dei gruppi omogenei e delle schede di lavorazione già presenti nella precedente edizione sono stati integrati con i rischi da esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) e da Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA). Rivestono particolare importanza, inoltre, le indicazioni riguardanti la gestione dei documenti durante le fasi del cantiere, specialmente per quanto concerne le modalità di aggiornamento. Sono presenti chiare istruzioni per esercitare correttamente il coordinamento e il controllo di cantiere, mediante verbali, moduli e aggiornamenti: non solo delle interferenze e delle lavorazioni, ma anche delle imprese e dei lavoratori autonomi, sia dal punto di vista dell’impresa affidataria e/o esecutrice che del coordinatore. Un’altra novità di questa guida è rappresentata dall’inserimento di una sezione dedicata alla modellazione e al BIM (Building Information Modeling) nella gestione della sicurezza in cantiere.   Luca LenziIngegnere della sicurezza, è docente e coordinatore presso l’Istituto Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna e docente a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna nonché titolare dello studio di ingegneria omonimo. In ambito cantieristico vanta un’esperienza ventennale nel Coordinamento sia in Progettazione che in Esecuzione e segue come consulente o RSPP importanti imprese operanti in ambito edile e del restauro.Carmine MorettiIngegnere ambientale, è consulente aziendale e titolare dello studio TMA Srl di Bologna. Si occupa dal 2003 di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e ambiente. È consulente per aziende con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale. Negli ultimi anni ha realizzato e curato diverse pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro.Francesco LoroIngegnere edile, è docente di progettazione, costruzioni, impianti e disegno tecnico presso istituti tecnici e professionali. Da sempre appassionato di modellazione dell’architettura, si occupa da anni di sicurezza aziendale e organizzazione del cantiere fornendo consulenza e collaborando con aziende e professionisti nell’ambito della progettazione e del cantiere.

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro | 2019 Maggioli Editore

56.00 €  53.20 €

Patrizia Cinquina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento