Ma non è la sola rilevante novità del quale si parla perché nella bozza dovrebbe esserci anche l’eliminazione della distinzione per livelli di rischio, la modalità e-learning consentita anche per la formazione specifica.
Ma la bozza resterà nel cassetto perché il testo non è stato approvato.
L’Avv. Rolando Dubini, esperto di igiene e sicurezza del lavoro, ha commentato con un post Linkedin le indiscrezioni trapelate sulla bozza del nuovo accordo: “Il titolo (dell’articolo di La Repubblica ndr) è un falso clamoroso. La bozza di accordo Stato Regioni è stata scritta dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e Provincie Autonome, al quale il ministero del lavoro e il governo non partecipano. Ma non è solo questo, i funzionari del ministero del lavoro che si interfacciano col coordinamento delle Regioni hanno espresso la loro contrarietà alla bozza. Che quindi allo stato resterà bozza, non entrerà in vigore, e non ci sarà alcuna riduzione delle ore di formazione“.
>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis
Precisiamo infatti che le modifiche sono riportate all’interno di un documento bozza e in quanto tale bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta dell’accordo per avere conferme definitive e per poter fare un’analisi più approfondita su cosa cambia nel dettaglio.
Tuttavia, quanto riportato nella bozza non è stato ben accolto dai sindacati e dai partiti. Riportiamo di seguito il commento della segretaria UIL.
Potrebbe interessarti: Senato approva la mozione per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Il disappunto di UIL
In una nota del 19 settembre 2023 sul sito UILPA, viene riportato il commento di Ivana Veronese, Segretaria confederale di UIL, che ha dichiarato in merito alle modifiche riportate nella bozza: “Davvero inaccettabile, considerato che i settori in questione, ma non solo, sono tra i primi per tasso infortunistico. Come UIL chiediamo che la distinzione dei livelli di rischio sia ripristinata e che solo a partire da quella, così come dice il nuovo accordo, gli argomenti, i contenuti (ma non la durata) dovranno essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi.
Riteniamo, poi, che la formazione obbligatoria sui temi di salute e sicurezza sul lavoro debba essere erogata solo ed esclusivamente in presenza o, alternativamente, online in modalità sincrona. Quest’ultima modalità, ovviamente, è da escludere categoricamente per i corsi di “primo soccorso” o “antincendio” e altre specialistiche dove si devono poter provare tecniche o lavorazioni. No, quindi, all’e-learning quando si formano i lavoratori e le lavoratrici in materia di salute e sicurezza. Modalità che, lo sappiamo, porta a finta formazione e ad attestati finti!”
Leggi anche:
CCNL Edilizia Artigianato: la guida completa su livelli, mensilità e ferie
CCNL Edilizia Industria: la guida completa su livelli, mensilità e ferie
CCNL Edilizia Cooperative: la guida completa su livelli, mensilità e ferie
Consigliamo
Novità editoriali
Foto:iStock.com/coffeekai
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento