Sicurezza: cosa cambia nel Testo Unico dopo il Jobs Act (la circolare del CNI)

Il Jobs Act ha apportato importanti modifiche al Testo Unico in materia di sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro (d.lgs. 81/2008): il sistema di provvedimenti che cambiano il mondo del lavoro in Italia è entrato in vigore nello scorso mese di settembre attraverso una serie di decreti attuativi. In particolare, il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, recante rubrica “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha apportato numerosi e puntuali cambiamenti ad alcuni importanti articoli del testo di riferimento in materia di sicurezza nel nostro paese.

L’analisi di quello che è cambiato riemerge ora nel dibattito grazie ad una fresca circolare del CNI (circ. 12 gennaio, n. 649, denominata “Le modifiche apportate dal d.lgs 151/2015 al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro d.lgs. 81/2008″), la quale enuclea e delinea in maniera analitica i cambiamenti intercorsi con il decreto attuativo del Jobs Act. Ecco un sintetico elenco delle modifiche analizzate dal CNI nella sua delibera-guida.

Abolizione dell’obbligo del registro
A decorrere dal 23 dicembre 2015, stop all’obbligo di tenuta del registro infortuni. Pertanto da tale data le imprese non sono più tenute a compilare e conservare tale registro.

Cantieri temporanei o mobili
Viene introdotto il comma che prevede che il titolo IV Capo 1 non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile riportati nell’allegato X.

Sanzioni
Cambia anche l’impianto sanzionatorio del d.lgs. 81/2008, che si arricchisce di nuove previsioni.  Vengono infatti individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.

Le violazioni che verranno punite con un aumento dell’importo sono:
– mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico ( ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
– mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro).

Interpelli
Anche le Regioni e le Province autonome possono ora inoltrare alla Commissione Interpelli quesiti generali riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

Oggetto della valutazione dei rischi
Viene modificato l’art. 28 del Testo Unico in materia di sicurezza, con l’introduzione del nuovo comma 3: “Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni (…) rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’INAIL e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza
Tramite le modifiche apportate diventa ora possibile seguire online il corso di formazione per coordinatore della sicurezza, per la sola parte relativa al modulo giuridico di 28 ore e i corsi di aggiornamento.

Redazione Tecnica

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