È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’interno del 3 settembre 2021 con i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, con cui di fatto si completa il quadro normativo di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 81/2008 TUSL.
Il nuovo decreto stabilisce (in attuazione appunto dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
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Le disposizioni si applicano alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro (come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), ad esclusione delle attività che
si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
La parte principale del decreto è rappresentata dall’articolo 3 e dall’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto e ne analizza in dettaglio campo di applicazione, termini e definizioni, valutazione del rischio di incendio e strategia antincendio.
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Sicurezza antincendio: criteri di progettazione, realizzazione, esercizio
All’articolo 3 del nuovo decreto è precisato che:
- Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili;
- Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato 1, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato;
- Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
- Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
>> Leggi qui il decreto pubblicato in GU nella sua interezza e scarica qui l’Allegato 1 <<
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Immagine: iStock/EvgeniyShkolenko
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