C’è una nuova sentenza interessante per il permesso di costruire e le roulotte: è la n. 57/2016 del 21 gennaio della seconda sezione del Tar Veneto e ricorda che l’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico Edilizia), alla lettera e) definisce interventi di nuova costruzione “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere precedenti (ovvero, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia)” e riportan un elenco di interventi che rientrano sempre in questa categoria.
Abbiamo detto “nuova” sentenza perchè eravamo rimasti alla III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1263, del 17 settembre 2013 che affermava, appunto, che nei casi in cui i manufatti hanno caratteristiche tali da alterare visibilmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativa l’assetto urbanistico-edilizio del territorio, allora è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire. Leggi tutto l’articolo Installazione di roulotte: perché occorre il permesso di costruire?
Tra gli interventi a cui fa riferimento la n. 57/2016 alla lettera e.5), sono previsti “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
Il legislatore identifica le nuove costruzioni non tanto per le loro caratteristiche costruttive, quanto per il loro uso: se non è destinato a soddisfare esigenze di carattere non temporaneo.
Nel caso analizzato, le opere realizzate dal ricorrente in assenza di titolo edilizio integrano quelle di cui alla lettera e. 5, in quanto, le quattro roulotte e l’autocarro trovati sul lotto di proprietà del ricorrente vengono utilizzati stabilmente come abitazione, sono collegati a un sistema di approvvigionamento dell’acqua; sono allacciati alla rete dell’energia elettrica; insistono su terreno di proprietà dei medesimi ricorrenti.
Le opere realizzate dal ricorrente sono riconducibili alla categoria della nuova costruzione e soggette al regime del permesso di costruire; in ogni caso si tratterebbe di interventi non ammessi in zona agricola. Quindi, le ordinanze di demolizione adottate dal Comune sono legittime.
La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, prevede infatti un uso specifico e delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze permanenti.
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