Senza preavviso di rigetto, non vale il diniego al permesso di costruire

Quando il Comune non invia al diretto interessato il c.d. preavviso di rigetto alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, il titolo edilizio non può essere negato. A stabilirlo sono i giudici amministrativi del TAR del Lazio (sede di Latina) con la sentenza 28 ottobre 2013, n. 809.

In sostanza, i giudici hanno annullato il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire emesso da un Comune, motivando la decisione con il mancato invio del preavviso di rigetto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 10-bis, legge 241/1990).

Il privato dunque non ha potuto presentare le proprie osservazioni alla pubblica amministrazione, che avrebbero dovuto, invece, essere presi in esame ai fini della completezza dell’istruttoria svolta e dell’assunzione delle determinazioni (leggi anche Permesso di Costruire: dalla domanda all’adozione del provvedimento).

In pratica, quindi, l’omissione dell’invio del preavviso di rigetto ha fatto perdere al privato quello che per i giudici è “una garanzia fondamentale di partecipazione al procedimento amministrativo”.

Ricordiamo che, in base all’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i privati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Leggi il testo integrale della sentenza TAR Lazio (Latina) 28 ottobre 2013, n. 809.

Di Mauro Ferrarini

Redazione Tecnica

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