La Scia è un titolo edilizio valido e si applica in sostituzione della Dia. A chiarirlo è la recente
“A seguito delle incertezze sorte sulla corretta applicazione della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) sul territorio piemontese – si legge nel documento – , va chiarito che la SCIA è titolo edilizio valido e va applicato in Piemonte, secondo quanto previsto all’articolo 5. Costruzioni private, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106”.
“Infatti, tra le varie misure per la liberalizzazione delle costruzioni private, è stata estesa la SCIA agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia d’inizio attività (DIA), come prevede l’articolo 5 citato, comma 1, lettera b).
A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applicano alle denunce d’inizio attività in materia edilizia disciplinate del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire; tale disposizione è contenuta all’articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011 e prescrive l’applicazione della SCIA in materia edilizia in sostituzione della DIA”.
La Regione ha ricordato anche che va applicata la DIA quando, in base alla normativa statale o regionale, sia alternativa o sostitutiva del permesso di costruire, ovvero per:
– gli interventi di ristrutturazione edilizia,
– gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati;
– gli interventi di nuova costruzione, se sono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volum,triche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.
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