Quali sono gli effetti prodotti da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria? Spesso non si riflette adeguatamente sulle possibili conseguenze che possono derivare dalla semplice presentazione di una s.c.i.a. per opere da sanare.
Vediamo in dettaglio la metodologia adottata dalla giurisprudenza per la definizione del giudizio di merito, relativamente all’ordinanza di demolizione adottata dall’amministrazione comunale per la difformità riscontrata (eccesso di 60 cm) rispetto ai grafici allegati al precedente titolo edilizio.
Il tribunale amministrativo ha ritenuto che trattandosi di opere edilizie eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio originario (e come tali sanzionabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), l’amministrazione avrebbe dovuto verificare preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potevano scaturire dalla demolizione, valutazione che invece era completamente mancata, giacché la sanzione era stata disposta solo sulla base degli aspetti tecnici della demolizione (T.A.R. Umbria, 15 giugno 2000, n. 467).
L’amministrazione comunale ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per la riforma del primo grado di giudizio e, in tale ambito, l’appellante incidentale ha prodotto copia della segnalazione certificata di inizio attività, presentata a sanatoria dell’abuso oggetto dell’ordine di demolizione impugnato.
Non è stato contestato al comune che sia effettivamente decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della predetta segnalazione certificata di inizio attività senza che sia stato adottato e comunicato alcun provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività ed a ciò consegue che sussiste un titolo abilitativo, sia pur in sanatoria, dell’attività edilizia, originariamente abusiva.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (e la conseguente avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria) costituisce in realtà ammissione dell’abuso edilizio commesso, avendo quella segnalazione certificata carattere e natura confessoria, diretta a provare la verità di fatti attestati e a produrre, con l’inutile decorso del tempo per l’emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una eventuale diversa volontà delle parti (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2086).
Ciò posto, l’abuso che aveva legittimato l’emanazione dell’ordine di demolizione oggetto di controversia, è stato sanato attraverso la formazione della citata segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, facendo venire meno nelle more del giudizio le condizioni dell’azione che, com’è noto, devono persistere per tutto il giudizio e, pertanto ne consegue l’improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1534).
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