SCIA Antincendio e responsabilità nelle emergenze: gli impianti sportivi

Gli impianti sportivi sono disciplinati dal DPR del 1° agosto 2011 n.151 all’attività n. 65 dell’Allegato I: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico;

ATTENZIONE!

Il DPR del 1° Agosto 2011 n.151 divide l’attività 65 in due categorie: la categoria B (fino a 200 persone) e la categoria C (oltre le 200 persone)

Tale attività inoltre è disciplinata dal decreto ministeriale del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005; e dalla Lett. Circ. Prot. n. P1091/4139 del 5 agosto 2005 “D.m. 6 giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all’adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori”;

Procedura per la presentazione della SCIA Antincendio – Categoria C

  1. Redazione di un progetto conforme al M. 18/3/1996;
  2. Validazione progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. mediante compilazione dell’istanza di valutazione progetto – Mod. PIN 1;
  3. Realizzazione delle opere come da progetto validato;
  4. Presentazione della SCIA (Segnalazione Inizio Attività) Antincendio Mod. PIN 2 con relativi allegati tecnici quali:
  • Relazione tecnica ed elaborati grafici;
  • Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio – Mod. PIN 2.1;
  • Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera – Mod. PIN 2.2;
  • Dichiarazione inerente i prodotti – Mod. PIN 2.3;
  • Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto – Mod. PIN 2.4;
  • Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto – Mod. PIN 2.5;
  • Dichiarazione di conformità degli impianti installati ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37;
  • Eventuale Dichiarazione di non aggravio del rischio – PIN 2.6.

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La gestione della sicurezza antincendio

Particolare attenzione deve essere posta nella gestione della sicurezza antincendio, per gli impianti sportivi ricadenti nella categoria C.

All’art.19 del d.m. 18 marzo 1996, oltre ai criteri base di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio contenuti nel d.m. del 10 marzo 1998, sono descritti in dettaglio le modalità di gestione della sicurezza antincendio.

Il decreto ministeriale sopra citato prevede che la gestione della sicurezza è affidata al titolare dell’impianto o complesso sportivo il quale è il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, esso è definito anche “gestore della sicurezza”.

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Per titolare dell’impianto si intende il proprietario dell’impianto sportivo, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione d’uso. Infatti grazie alla concessione d’uso ad un soggetto utilizzatore, il titolare dell’attività sportiva non avrà la responsabilità di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza.

La concessione d’uso configura il presupposto della disponibilità dell’impianto sportivo consentendo il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l’esercizio dell’attività.

In caso di assenza della concessione d’uso il titolare dell’impianto deve assolvere gli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dare attuazione agli obblighi connessi con la sicurezza degli impianti tecnici come previsto dal d.m. n.37 del 22 gennaio 2008, e prevedere la redazione ed attuazione di un piano di sicurezza dell’intero impianto.

La presenza di condizioni di pericolo degli ambienti all’interno dell’impianto che eventualmente provochino danni a terzi frequentanti, dovranno essere risarciti dal titolare dell’impianto.

Il ruolo del titolare e del concessionario d’uso

Se il titolare dell’impianto delega le proprie funzioni in materia di gestione delle emergenze, al concessionario d’uso, quest’ultimo assolve ad eventuali funzioni gestionali assumendo in tal modo la responsabilità connessa con la svolgimento dell’attività sportiva durante il periodo di concessione d’uso.

Il concessionario, pertanto, dovrà sia provvedere agli adempimenti di sicurezza ed igiene del lavoro che ad elaborare il proprio piano di sicurezza tenendo presente quello elaborato dal titolare.

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Nel caso di impianti sportivi con capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputano incontri di calcio, il titolare dell’impianto, ovvero il concessionario, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Per lo scarico di responsabilità connessa alla gestione delle emergenze, il titolare può avvalersi di una persona appositamente incaricata, che assuma su di se la responsabilità della gestione delle emergenze; Quest’ultimo deve essere presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

Il titolare dell’impianto o la società utilizzatrice, per la corretta gestione della sicurezza, deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

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I contenuti del piano di emergenza

Il piano di emergenza deve:

  • disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi mediante l’istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
  • contenere le modalità con cui informare gli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza, garantendo la fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
  • garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori e degli impianti installati;
  • contenere l’indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
  • prevedere l’istituzione di un registro dei controlli periodici in cui annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico;
  • tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In merito all’elaborazione del piano di emergenza, particolare attenzione bisogna porre alla Nota prot. n. P15/4139 Sott. 6/II R (15) del 2 maggio 2001 la quale prevede che in caso di concessione d’uso, la società utilizzatrice deve adeguare il proprio piano di sicurezza tenendo presente quello elaborato dal titolare.

Da quanto rilevato in precedenza è chiaro che in capo alla società utilizzatrice rimane la responsabilità connessa con lo svolgimento dell’attività sportiva durante il periodo di concessione d’uso.

Impianti sportivi multifunzionali

Nel caso di complessi sportivi multifunzionali vi è l’obbligo di istituire una unità gestionale delle emergenze a cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio. Sempre più spesso, infatti, si realizzano complessi sportivi multifunzionali, cioè contenente più attività all’interno di una stressa struttura o area.

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Per tali complessi sportivi viene individuato il titolare o suo delegato come responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell’intero complesso, il quale esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all’interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse, in tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

Il titolare, ai fini dell’attuazione degli adempimenti gestionali, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l’esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

Il piano di emergenza generale deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l’organicità degli adempimenti e delle procedure.

In conclusione, emerge che la responsabilità in materia di gestione delle emergenze rimane in capo al titolare dell’intero complesso sportivo, mediante il coordinamento delle attività gestionali connesse alle procedure di evacuazione e gestione delle emergenze, salvo il caso in cui il titolare deleghi, con pieni poteri decisionali, ad un soggetto terzo denominato “gestore delle emergenze” i relativi adempimenti in materia.

Pietro Salomone

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