SCIA 2, per quali opere non serve nessun titolo edilizio?

Scarica PDF Stampa

5 giugno 2017. In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 5 giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 26) sono stati pubblicati i moduli semplificati per la presentazione delle segnalazioni, delle comunicazioni e delle istanze per edilizia e attività commerciali. (clicca qui per scaricare i moduliscarica qui la pubblicazione in Gazzetta)

La principale novità del decreto Scia 2 è il passaggio a cinque titoli edilizi: edilizia libera, CILA, SCIA, permesso di costruire, permesso alternativo alla Scia. Scompaiono CIL (quasi del tutto, c’è un “residuo”, che riguarda le opere che soddisfano esigenze temporanee) e Super-Dia.

Cambia quindi il Testo unico dell’edilizia (scarica qui il Teso Unico Edilizia aggiornato alla Scia 2), cambiano cioè i permessi che vanno i permessi da richiedere per le opere edilizie. Come cambiano? Quali permessi ci vorranno e per quali opere? Partiamo dall’attività edilizia libera.

Come seguire le indicazioni della SCIA 2?

Potrebbe interessarti anche l’e-book con le indicazioni operative:

SCIA 2, cosa cambia nella disciplina edilizia

Questo nuovo Ebook rappresenta una vera e propria guida operativa per il lavoro nella disciplina edilizia dopo l’entrata in vigore dei decreti SCIA 1 (d.lgs. 126/2016) e SCIA 2 (d.lgs. 222/2016).La Guida illustra l’inquadramento legislativo, e analizza articolo per articolo i 2 decreti e le modifiche che introducono alla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e al d. PR 380/2001, T.U. Edilizia: 1) Il dlgs. 126/2016 (SCIA 1) introduce l’entrata in vigore dell’obbligo per le amministrazioni di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA su tutto il territorio nazionale e le sanzioni per i funzionari inadempienti, e modifica nella legge 241/1990 la  Ricevuta di consegna e protocollazione, l’ Inizio immediato dell’attività e controlli delle SCIA,  la Concentrazione di regimi amministrativi e lo Sportello Unico, 2) il dlgs. 222/2016 (SCIA 2) contiene nell’Allegato A l’elenco dettagliato di tutte le attività, anche in materia di edilizia, indicando se tali attività sono libere o meno, e riassume anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio, andando a modificare diversi articoli del d.PR. 380/2001.Valeria Tarroni, Responsabile servizio pianificazione, edilizia privata e ambiente di Pubblica Amministrazione

V. Tarroni | 2016 Maggioli Editore

12.90 €  10.32 €

Leggi anche:

https://ediltecnico.it/50682/scia-2-via-libera-definitivo-dal-governo/

Quali opere diventano attività edilizia libera?

Non servirà più nessuna comunicazione per i seguenti interventi, che oggi (fino all’11 dicembre) sono ancora soggetti a Cila:
– opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali;
– gli interventi di manutenzione ordinaria;
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
– i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

Un discorso particolare va fatto per le “opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee” e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dal cessare della necessità: diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori (una sorta di Cil).

SCIA 2

Con la SCIA 2, quando serve il permesso di costruire?

Per quali lavori invece serve la SCIA?

SCIA 2, per quali lavori edilizi è necessaria la CILA?

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento