5 giugno 2017. In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 5 giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 26) sono stati pubblicati i moduli semplificati per la presentazione delle segnalazioni, delle comunicazioni e delle istanze per edilizia e attività commerciali. (clicca qui per scaricare i moduli – scarica qui la pubblicazione in Gazzetta)
La novità più grande del decreto Scia 2 è la riduzione dei titoli edilizi. Ne rimangono 5: edilizia libera, CILA, SCIA, permesso di costruire, permesso alternativo alla Scia. Prima erano sette: scompaiono CIL (quasi del tutto, c’è un “residuo”, che riguarda le opere che soddisfano esigenze temporanee) e Super-Dia.
Cambia quindi il Testo unico dell’edilizia (scarica qui il Testo Unico Edilizia aggiornato alla Scia 2).
Cambiano cioè i permessi da richiedere per le opere edilizie. Come cambiano? Quali permessi ci vorranno e per quali opere? Vediamo in questo articolo quando serve la SCIA.
Come seguire le indicazioni della SCIA 2?
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SCIA 2, cosa cambia nella disciplina edilizia
Questo nuovo Ebook rappresenta una vera e propria guida operativa per il lavoro nella disciplina edilizia dopo l’entrata in vigore dei decreti SCIA 1 (d.lgs. 126/2016) e SCIA 2 (d.lgs. 222/2016).La Guida illustra l’inquadramento legislativo, e analizza articolo per articolo i 2 decreti e le modifiche che introducono alla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e al d. PR 380/2001, T.U. Edilizia: 1) Il dlgs. 126/2016 (SCIA 1) introduce l’entrata in vigore dell’obbligo per le amministrazioni di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA su tutto il territorio nazionale e le sanzioni per i funzionari inadempienti, e modifica nella legge 241/1990 la Ricevuta di consegna e protocollazione, l’ Inizio immediato dell’attività e controlli delle SCIA, la Concentrazione di regimi amministrativi e lo Sportello Unico, 2) il dlgs. 222/2016 (SCIA 2) contiene nell’Allegato A l’elenco dettagliato di tutte le attività, anche in materia di edilizia, indicando se tali attività sono libere o meno, e riassume anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio, andando a modificare diversi articoli del d.PR. 380/2001.Valeria Tarroni, Responsabile servizio pianificazione, edilizia privata e ambiente di Pubblica Amministrazione
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SCIA 2, quando serve la SCIA?
La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà essere utilizzata per gli interventi elencati di seguito. I lavori realizzati con Scia possono iniziare il giorno stesso in cui si presenta la documentazione.
– gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
– interventi di ristrutturazione edilizia;
– le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
– le varianti a permessi di costruire che non portano a una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore. Le varianti devono emergere dalla comunicazione di fine lavori.
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SCIA 2
Con la SCIA 2, quando serve il permesso di costruire?
La Scia al posto del permesso di costruire
È possibile usare la Scia in alternativa al permesso di costruire per i seguenti interventi (sono casi in cui, dopo la presentazione della Scia, è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori):
– ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
– ristrutturazione edilizia che, limitatamente agli immobili nei centri storici, comportino un cambio della destinazione d’uso,
– interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che valgono come piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Il decreto legislativo sulla SCIA è formato da 4 articoli: Art. 1) Libertà di iniziativa privata; Art. 2) Informazioni a cittadini e imprese; Art. 3) Modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241; Art. 4) Disposizioni transitorie e di attuazione…
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