Bonus Barriere Architettoniche 75%, ultime settimane prima della scadenza. L’agevolazione più vantaggiosa mai introdotta per questi interventi terminerà infatti il 31 dicembre 2025. Dopo una serie di proroghe questa sembra proprio la data finale.
C’è dunque solo poco tempo per poterne approfittare e per concludere tutti i pagamenti. Per eventuali spese da sostenere nel 2026, anche per gli interventi avviati nel 2025, infatti, sarà possibile usufruire solo del Bonus Casa, che il prossimo anno scenderà al 36% anche per la prima casa, fatte salve novità nella prossima Legge di Bilancio.
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Indice
Suggeriamo:
Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% – eBook in pdf
Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, profondamente rivista dopo la conversione in legge del decreto n. 39/2024.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.L’opera contiene infine 35 casi risolti e i modelli per l’Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti dell’intervento agevolato.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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Bonus Barriere Architettoniche: immobili e interventi
Il bonus, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 come articolo aggiuntivo al dl 34/2020 sul Superbonus, è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023. L’agevolazione prevede una detrazione d’imposta del 75% delle spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Dal 2024 la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, ed è stata limitata di molto la sua portata per quanto riguarda gli interventi agevolabili. Il bonus infatti è ammesso solo per l’installazione di ascensori, montacarichi, servoscala e piattaforme elevatrici.
I limiti di spesa variano in base alla tipologia di edificio oggetto dell’intervento:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti e singoli appartamenti;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli interventi condominiali in edifici i da due a otto unità;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli interventi condominiali in edifici con più di otto unità;
L’agevolazione spetta sia ai contribuenti IPEF che ai soggetti che conseguono reddito d’impresa, sia nel caso di immobili di proprietà che in locazione, ed è riconosciuta su tutti gli immobili aperti al pubblico a prescindere dalla categoria catastale. Non è richiesto, quindi, che siano presenti disabili nell’edificio interessato ai lavori. Per i contribuenti IRPEF è obbligatorio il pagamento con il bonifico parlante che riporti come riferimento l’art. 119-ter del ddl 34/2020.
Ascensori condominiali con maggioranza semplificata
Nel caso di lavori condominiali è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. Inoltre il condominio non si può opporre a questa tipologia di interventi, neppure per questioni di decoro architettonico, purché l’installazione rispetti la normativa tecnica di settore.
La conformità al decreto 236/1989 e la responsabilità del tecnico asseveratore
Il vero discrimine per l’accesso al bonus, infatti, è rappresentato dal rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dalla normativa di settore. Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, che stabilisce le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici.
La conformità costituisce il presupposto sostanziale per l’accesso al beneficio fiscale ed è richiesta per questo l’asseverazione di un tecnico abilitato. Operativamente, il professionista deve valutare attentamente ogni aspetto dell’intervento, dalle dimensioni degli spazi alle caratteristiche tecniche degli impianti, verificando che ogni elemento rispetti le prescrizioni del decreto ministeriale. La responsabilità del professionista si estende oltre la fase progettuale, abbracciando anche il controllo dell’esecuzione dei lavori. L’asseverazione deve infatti attestare non solo la conformità del progetto, ma anche la corretta realizzazione dell’intervento secondo le specifiche tecniche previste.
IVA al 4% per gli interventi che rispettano i requisiti tecnici
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche beneficiano anche dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche si applica infatti sempre l’aliquota IVA del 4%.
L’agevolazione è riconosciuta indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona i lavori, purché le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento.
Le ultime settimane: cosa fare
Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre 2025, chi intende beneficiare del bonus barriere architettoniche al 75% deve accelerare le procedure. È fondamentale che le spese siano sostenute entro la data di scadenza, indipendentemente dal momento di avvio dei lavori.
La fase di progettazione assume particolare rilevanza, dovendo garantire non solo la funzionalità dell’intervento ma anche la piena conformità ai requisiti normativi. Il coinvolgimento tempestivo di un tecnico abilitato è essenziale per valutare la fattibilità dell’intervento e predisporre la documentazione necessaria.
Dato che al momento non sono previste proroghe dell’agevolazione oltre il 31 dicembre 2025, chi non riuscirà a concludere gli interventi entro tale data potrà beneficiare esclusivamente della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, con un limite di spesa di 48.000 euro e un beneficio massimo di 17.280 euro.
Il divario di convenienza rispetto al regime ordinario è significativo: per edifici unifamiliari il risparmio fiscale può raggiungere i 37.500 euro contro i 17.280 euro della detrazione ordinaria. Per edifici plurifamiliari, dove i limiti di spesa possono raggiungere centinaia di migliaia di euro, la differenza diventa ancora più rilevante, rendendo il 2025 un anno decisivo per chi ha in programma interventi di accessibilità.
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