Il Decreto-Legge 69/2024, noto come Salva-Casa, convertito con modifiche dalla Legge 105/2024, ha introdotto nuove possibilità per la regolarizzazione di difformità edilizie. Tra le novità segnaliamo l’introduzione dell’articolo 34-ter nel Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001).
Questo articolo disciplina casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo. Tuttavia, l’articolo 34-bis, che tratta della sanatoria sismica, non richiama esplicitamente il 34-ter (SCIA in sanatoria speciale per opere ante 1977), generando dubbi interpretativi. Quindi, è spontaneo chiedersi se per analogia è possibile applicare ugualmente il 34-bis ai fini della definizione del titolo in sanatoria richiedendo la certificazione di idoneità sismica.
Cerchiamo di fare chiarezza, con questo articolo il cui contenuto è stato analizzato durante il corso di formazione “Le nuove sanatorie edilizie 2024: aggiornamenti, interpretazioni e applicazioni operative”, organizzato da Maggioli Editore e tenuto dalla docente Valeria Tarroni.
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Indice
Cosa prevede l’articolo 34-ter del TUE?
L’articolo 34-ter del TUE introduce una procedura di variante postuma tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con pagamento di un’oblazione.
Questa procedura è applicabile per interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi (L. 10/1977 in vigore dal 30/1/1977). Il principio sotteso alla norma è quello del legittimo affidamento, in quanto la normativa dell’epoca non prevedeva l’obbligo di presentare la variante in corso d’opera.
Il comma 3 dell’articolo 34-ter stabilisce una procedura specifica per interventi effettuati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, richiamando i commi 4, 5-bis e 6 dell’articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia. Mentre nulla è previsto in ordine al procedimento per gli immobili ubicati in zone sismiche.
La mancata connessione tra art. 34-bis e 34-ter
L’articolo 34-ter del D.P.R. 380/2001, in merito alla “sanatoria sismica”, non richiama espressamente l’articolo 34-bis, comma 3-bis che disciplina la verifica sismica per gli immobili ubicati in zone sismiche (escluse quelle a bassa sismicità).
Questa mancata connessione normativa solleva un dubbio interpretativo importante: nel silenzio della norma è possibile applicare per analogia l’articolo 34-bis ai fini della definizione del titolo in sanatoria delle parziali difformità in corso d’opera ante L. 10/1977 richiedendo la certificazione di idoneità sismica?
Interpretazione e soluzioni proposte
Poiché la normativa nulla dispone, si raccomanda di adottare un approccio prudenziale. È consigliabile:
- attendere la circolare ministeriale interpretativa e l’emanazione di una modulistica standardizzata nazionale auspicando che possa chiarire se questa mancanza costituisca una lacuna legislativa o una scelta precisa del legislatore;
- interpellare la Regione competente che deve allineare la propria disciplina in materia edilizia con quella statale operando le scelte consentite dalla legislazione concorrente;
- nel caso in cui venga presentata una SCIA in sanatoria rilevante sotto il profilo sismico/strutturale, senza che siano intervenuti i predetti chiarimenti, è opportuno orientarsi cautelativamente a richiedere comunque l’adempimento previsto dall’articolo 34-bis, comma 3-bis, ancorché manchi la base normativa.
Conclusioni
La mancata connessione tra l’articolo 34-bis e l’articolo 34-ter del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) rappresenta una problematica interpretativa di non poco conto che richiede interventi chiarificatori volti a scongiurare prassi non uniformi, da parte del legislatore o degli enti competenti.
Nel frattempo, per evitare contestazioni future, è consigliabile procedere con la massima prudenza, adottando misure rigorose e richiedendo ai fini della regolarizzazione edilizia, ove possibile, la certificazione di idoneità sismica.
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