In un precedente contributo si sono evidenziate luci e ombre della circolare n. 1566357 del 20 dicembre 2024 con la quale la Regione Lazio ha fornito chiarimenti in merito all’art. 36-bis, Testo Unico Edilizia, denominato anche accertamento di conformità asimmetrico.
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Decreto Salvacasa
Dalla sanatoria del soppalco a quella della veranda. Dal recupero del sottotetto al cambio di destinazione d’uso da ufficio ad appartamento. Dal recupero del sottotetto alle regole per i nuovi mini appartamenti.E ancora i casi nei quali la sanatoria è obbligatoria, quanto cosa e come fare, e quando invece si può avere lo stato legittimo senza rivolgersi al comune.Infine le regole per installare le VEPA e le pergole bioclimatiche senza autorizzazioni e le detrazioni fiscali legate ai lavori.La guida operativa al decreto Salva Casa (decreto legge n. 69/2024 convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105) risolve le problematiche legate alle piccole irregolarità edilizie che rendono complicata la vendita di una casa in assenza dello stato legittimo o limitano i casi di nuovi interventi edilizi per assenza di conformità con 150 casi pratici risolti suddivisi tra le varie novità in modo da trovare immediatamente la risposta al proprio problema.Completa il lavoro il testo degli articoli del TUE come modificati, la raccolta delle norme regionali in materia di recupero del sottotetto, gli articoli del codice civile applicabili ai casi di interventi edilizi in condominio alla luce delle novità introdotte dal decreto.Antonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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Indice
Che cosa succede nelle altre regioni
In altri contributi, poi, sono stati analizzati i più svariati modi di recepimento regionale del Salva Casa: si va da specifiche leggi, a circolari e, nel caso di una Regione, a documenti contenuti in una serie di slide. Il tema delle variazioni essenziali, infine, è stato analizzato in un utilissimo dossier elaborato dall’ANCE.
La modulistica nazionale e il progetto di legge regionale
In attesa di conoscere la modulistica approvata dalla Conferenza Unificata lo scorso 27 marzo 2025, quindi, l’attenzione può essere rivolta al progetto di legge n. 194 presentato al Consiglio Regionale del Lazio e reso disponibile alla fine di questo contributo.
Il p.d.l. n.194
Come si legge nella relazione illustrativa, infatti, l’intervento legislativo di cui è dichiarata l’urgenza (seppure a distanza di mesi dall’entrata in vigore del Salva Casa) si rende necessario per “armonizzare la normativa regionale, in particolare la L.R. 36/87 e la L.R. 15/2008, con quella nazionale e di fornire indicazioni chiare e univoche su come queste nuove disposizioni si rapportano con le leggi regionali vigenti”.
Tale processo di armonizzazione è affidato a tre articoli che, rispettivamente, sono denominati:
- conformità mutamento destinazione d’uso, riferita all’art. 23-ter, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, Testo Unico Edilizia;
- condizioni di ammissibilità, riferite all’art. 23-ter, commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, Testo Unico Edilizia;
- modifiche l.r. 15/2008, la cui lettera a) si riferisce all’art. 31, Testo Unico Edilizia, mentre la lettera b) si riferisce agli artt. 36 e 36-bis, Testo Unico Edilizia.
Completano il disegno di legge gli artt. 4 (clausola di invarianza finanziaria) e 5 (entrata in vigore).
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Analisi del p.d.l.
In dettaglio, con l’art. 1 si interviene sulle specifiche condizioni per l’ammissibilità dei mutamenti di destinazione d’uso, con riferimento all’art. 1-bis, comma 1, l.r. 36/1987, prevedendo che le deliberazioni comunali non siano trasmesse alla Regione per la verifica di conformità.
Con l’art. 2 viene estesa l’applicabilità delle facilitazioni introdotte dal Salva Casa, con riferimento all’art. 1-bis, comma 1, l.r. 36/1987, anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate, senza la trasmissione alla Regione per la verifica di conformità delle relative deliberazioni comunali.
Con l’art. 3 si interviene sulle modalità di fiscalizzazione dell’abuso, con riferimento all’art. 15, comma 4, l.r. 15/2008, precisandone l’ambito di applicazione e le modalità attraverso le quali i Comuni procedono all’alienazione dell’immobile acquisito al proprio patrimonio.
Nel medesimo articolo, inoltre, viene sostituito integralmente l’art. 22, l.r. 15/2008 in tema di accertamento di conformità, recependo tal quale le nuove previsioni dell’art. 36 e dell’art. 36-bis, D.P.R. 380/2001 nel testo ad oggi vigente. Per quanto è dato comprendere, quindi, le indicazioni della circolare n. 1566357/2024 cui si faceva cenno all’inizio di questo contributo non sono consacrate normativamente.
Applicabilità diretta della (restante) normativa nazionale
Infine, nulla è detto sugli altri istituti introdotti o modificati dal Salva Casa quali, ad esempio, lo stato legittimo degli immobili di cui all’art. 9-bis, commi 1-bis e 1-ter o le tolleranze di cui all’art. 34-bis, D.P.R. 380/2001.
Nel silenzio del p.d.l., quindi, può fondatamente ritenersi che la normativa nazionale operi direttamente nella Regione Lazio, senza bisogno di (future) mediazioni legislative o di prassi. Il tutto con qualche perplessità per la regolarizzazione delle variazioni essenziali ex art. 32, Testo Unico Edilizia.
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