Aggiornamento del 29 luglio 2024_Sì ai mini appartamenti da single di 20 metri quadri. Si restringe anche la dimensione minima delle case destinate ad ospitare due persone, che passa da 38 a 28 metri.
In entrambi i casi, però, l’agibilità sarà possibile solo se si trovano all’interno di edifici riqualificati o se sono avviati interventi di ristrutturazione per rendere i locali più confortevoli. Ridotta anche l’altezza minima necessaria per l’abitabilità che può scendere fino a 2,40 metri in tutta casa.
Tutti interventi funzionali al via libera al recupero dei sottotetti e alle nuove ulteriori semplificazioni per i cambi di destinazione d’uso, con l’obbiettivo dichiarato di offrire sul mercato un maggior numero di alloggi evitando il consumo di suolo.
Queste le novità del Salva Casa convertito con la Legge 24 luglio 2024, n. 105, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio.
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Decreto Salva Casa: commento, guida e riflessioni tecnico-giuridiche
Questo eBook è un manuale pratico di rapida consultazione e approfondimento sulle verifiche da effettuarsi nelle fasi preliminari progettuali di interventi edilizi su edifici esistenti: procedure edilizie, verifica della conformità, analisi vincolistiche, pianificazione delle complessità, individuazione delle criticità. Il presente testo, di commento e approfondimento del decreto n. 69/2024 (c.d. Decreto Salva Casa) convertito dalla legge n. 105/2024, è scritto a quattro mani da Andrea di Leo, avvocato esperto di diritto amministrativo, con particolare riguardo all’ambito urbanistico-edilizio ma non solo, e da Marco Campagna, tecnico appassionato della teoria ma anche e soprattutto della pratica delle procedure amministrative: insieme, sviluppano il presente testo che vuole dare al lettore una visione del decreto che sia più ampia possibile, sia per quanto attiene l’ambito più strettamente pratico, ma senza dimenticare che, in Italia, ogni istanza edilizia, anche quella che può apparire più semplice, è in verità sovrastata da un grande insieme di norme che vegliano sui più disparati ambiti. Marco CampagnaArchitetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà. Andrea Di LeoAvvocato, opera nel diritto amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica e dell’edilizia, anche in relazione ai profili vincolistici. Si occupa, inoltre, dei profili regolatori ed amministrativi relativi a ricettività, commercio e somministrazione, di appalti pubblici nonché dei profili amministrativi e regolatori dei settori innovativi (startup, sharing economy, mobilità e trasporti). Svolge attività di docenza (nell’ambito di Master Universitari) e formazione. È Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e Co-founder di Legal Team.
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Indice
Monolocali più piccoli ma confortevoli
Una delle novità più attese era proprio quella in materia di nuove dimensioni per l’abitabilità. Secondo il nuovo testo, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme nelle seguenti ipotesi:
- locali con un’altezza minima interna di 2,40 metri contro i 2,70 attuali;
- alloggio monostanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, di 20 metri quadrati, contro i 28 attuali, e per due persone di 28 metri quadrati, contro i 38 ora previsti.
Per essere a norma, però, i nuovi mini appartamenti debbono avere caratteristiche tali da poter essere adattati all’uso di persone con disabilità ai densi del D.M. 237/1989 e deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- si deve trattare di locali situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- deve essere presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
Recupero sottotetti senza rialzo di falda
Le nuove misure peraltro sono direttamente funzionali al recupero dei sottotetti che viene rilanciato dalle norme inserite nel testo, con la precisazione che si tratta di misure che hanno l’obbiettivo di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo. Il recupero dei sottotetti, dunque, è comunque consentito anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che:
- siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
- non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali;
- e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.
Chiaramente, quindi, non potendo rialzare la falda è possibile considerare abitabili i sottotetti solo grazie al fatto che viene ridotta l’altezza minima dei locali.
Resta comunque fermo quanto previsto da eventuali leggi regionali più favorevoli.
Cambi di destinazione d’uso con meno oneri
Accanto al nuovo via libera al recupero dei sottotetti con gli emendamenti approvati è stata anche meglio chiarita la portata delle norme che consentono il cambio di destinazione d’uso degli immobili “senza opere” . Precisato infatti che questa indicazione si riferisce anche agli interventi effettuati in edilizia libera. Resta confermato che per le singole unità immobiliari il mutamento di destinazione d’uso (senza opere edilizie) è sempre consentito per adeguarlo alla destinazione prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
Possibile quindi in linea di principio trasformare una soffitta in abitazione se si trova all’interno di un immobile a prevalente destinazione abitativa, ovvero di fare il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione sempre considerando la destinazione delle altre unità. Norma ad hoc invece per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate (di fatto negozi e magazzini).
Il il nuovo testo specifica infatti che si deve far riferimento alla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni sono attuabili a prescindere. Inoltre viene prevista la possibilità per le regioni di adottare ulteriori semplificazioni in materia.
Quando serve la SCIA
Confermato infine che il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, mentre resta fermo il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Infine per il cambio di destinazione d’uso chiarito che resta l’obbligo di SCIA solo nel caso di cambio di destinazione d’uso in una diversa categoria funzionale tra: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Altrimenti via libera alla CILA o anche agli interventi in edilizia libera.
Variazioni misure fino al 6 per cento
Prevista la possibilità di non considerare violazioni edilizie le variazioni fino al 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
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