Non occorre presentare una specifica S.C.I.A. se le sale riunioni, di trattenimento o simili, negli alberghi sono già state valutate e ricomprese nella autorizzazione antincendio precedente e relativa a tutta la struttura e l’attività alberghiera. Viene specificato al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.
Lo ha chiarito anche la Direzione centrale per la prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la Nota Protocollo n. 5915 del 19 maggio 2015 in materia di prevenzione incendi per sale riunioni di alberghi destinate a riunioni varie, ma anche per pensioni, motel, villaggi albergo, con oltre 25 posti-letto e campeggi di superficie maggiore di 3.000 mq.
Relativamente all’eventuale necessità d’intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la nota sostiene che “non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi”, eventuali “casi ambigui o comunque di difficile inquadramento devono essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso”.
Eventuali casi ambigui di sale riunioni degli alberghi devono essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale.
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