Per ogni procedimento della Pubblica Amministrazione dev’essere rispettata la tempistica stabilita per l’esecuzione dei vari adempimenti istruttori e decisori e per la conclusione del procedimento medesimo.
La conclusione del procedimento è regolata dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e prevede che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, la Pubblica Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Nei casi in cui le disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e della Pubblica Amministrazione devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
L’articolo 2-bis della medesima legge n. 241 del 1990 prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Con l’articolo 28, comma 9, della legge n. 98 del 2013, è stato disciplinato il riconoscimento di un indennizzo per il ritardo, eventualmente causato dalla pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo.
In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, la Pubblica Amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo:
– una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento;
– complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Vengono esclusi dall’indennizzo da ritardo i procedimenti relativi a:
– ipotesi di silenzio qualificato;
– concorsi pubblici.
Al fine di ottenere l’indennizzo, il richiedente deve attivare le procedure del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Le disposizioni previste per l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla citata data di entrata in vigore.
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