È reale il rischio di perdere il diritto di usufruire della detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie? La risposta è sì. Ma quando e perché lo sconto fiscale sull’IRPEF può non essere riconosciuto? Scopo di questo post è quello di indicare sinteticamente i casi nei quali è possibile vedersi non riconoscere la detrazione 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulla propria unità immobiliare.
La detrazione 50% non viene riconosciuta e, anzi, lo sconto fiscale eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici preposti nei seguenti casi:
1. Se non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, se obbligatoria (leggi anche Detrazione 50% ristrutturazioni, come fare per ottenerla).
2. Il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale, oppure non è stata esibita la ricevuta del bonifico o, ancora, questa risulta intestata a persona diversa da chi richiede la detrazione (leggi anche Detrazione 50% ristrutturazioni, cosa scrivere sul bonifico bancario?).
3. Non è possibile esibire le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate per gli interventi di ristrutturazione.
4. Le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali.
5. Sono state violate le norme sulla sicurezza sul lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni, il contribuente non decade dal diritto alla detrazione 50%, se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (confronta il d.P.R. 445/2000).
La cessazione dello stato di locazione o comodato non è condizione sufficiente per fare decadere il diritto alla detrazione fiscale in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito e sostenuto le spese per la ristrutturazione edilizia. Questi ultimi continueranno a godere della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento.
Sul tema della cumulabilità degli incentivi fiscali, infine, ricordiamo, in estrema sintesi, che la detrazione 50% non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni nazionali, come, per esempio, la detrazione del 55% per l’efficienza energetica del costruito (leggi anche Detrazione 50% e 55% sono cumulabili?).
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