Pubbliche amministrazioni e progettisti in subbuglio a Milano dopo che la sentenza n. 309/2011 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la normativa lombarda che consente nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione di non mantenere il vincolo della sagoma.
In particolare – si legge nella sentenza – “1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010).”
Il Comune ha illustrato, durante un incontro con professionisti e addetti ai lavori, la propria linea di intervento, ovvero ragionare caso per caso, mandare delle diffide a chi sta per iniziare i lavori, e ha spiegato che gli interventi ancora non cominciati dovranno essere riveduti all’interno del progetto mentre quelli già terminati non dovranno essere modificati.
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