Ristrutturazioni, aggiornata la guida fiscale sulle detrazioni del 36%

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a seguito delle recenti novità normative, la versione aggiornata a febbraio della Guida fiscale sulle Ristrutturazioni edilizie.  Già a inizio anno erano stati pubblicate le versione aggiornate delle guide relative alle detrazione del 55% e del 36% (vedi news “Detrazioni 55% e 36%. Aggiornata la guida dell’Agenzia delle entrate“). 

Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza – precisa l’Agenzia.

L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef”.

“È a regime – aggiunge –  anche la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono, entro sei mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

In questi casi, l’acquirente o l’assegnatario della singola unità immobiliare potrà fruire del 36% del valore degli interventi eseguiti. Questo valore si assume in misura pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro”.

Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata.

Tra le più recenti novità si segnalano:

l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;

–  la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;

–  l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;

–  la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;

–  l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;

–  l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Fonte: Agenzia Entrate

Redazione Tecnica

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