Nella Gazzetta Ufficiale 40 del 17 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, sulla sicurezza e la riqualificazione delle periferie urbane.
Leggi anche
Bando Periferie Urbane: la graduatoria e i progetti nelle prime città che accedono ai 2,1 miliardi
Periferie: modifiche al decreto 25 maggio 2016
I nuovi commi 3 e 4 che sostituiscono quelli dell’art. 4 del decreto 25 maggio 2016 e descrivono le tempistiche dei diversi step di finanziamento.
Il decreto 25 maggio 2016 reca “l’approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta“. Leggi tutto il testo del decreto.
Comma 3. La quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% è erogata solo dopo la verifica dell’effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi.
La quota di finanziamento del 30% è erogata solo dopo la verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi al 40% del progetto, anche per singolo intervento, e che attesta le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del programma. La relazione deve essere corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
Ti potrebbe interessare
Anche la seconda quota di finanziamento del 30% è erogata solo dopo la verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi al 70% del progetto, anche per singolo intervento, e che attesta le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del programma. La relazione deve essere corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
Comma 4. La quota di finanziamento del 15% viene erogata solo dopo una verifica dell’implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma e dell’attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, che prova che i lavori e i servizi sono eseguiti al 100%, e che attesta le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico.
La restante quota di finanziamento (5%) è erogata:
– dopo l’implementazione dei dati nel sistema informativo predetto,
– dopo la conclusione verificata di tutti gli interventi realizzati,
– dopo la certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi,
– dopo l’effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate,
– previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi, corredata: certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione; determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l’eventuale economia sul finanziamento concesso; attestazione della corrispondenza dell’intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell’ambiente e conformita’ agli strumenti urbanistici.».
Decreto 6 dicembre 2016: nuove tempistiche di finanziamento
I commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 del decreto 6 dicembre 2016 sono sostituiti da un nuovi commi 3, 4 e 5. Il decreto 6 dicembre (clicca qui per leggerlo tutto) reca “Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016“.
Il nuovo Comma 3 dice che la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto dopo la verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell’effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per fare gli interventi.
Il nuovo Comma 4 dice invece: la quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, che prova lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi del 40% del progetto. La relazione deve essere corredata sempre dello stato di avanzamento lavori e dei mandati di pagamento emessi.
La quota di finanziamento, pari al 30%, viene invece erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e dell’attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, che lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto. La relazione deve essere anche in questo caso corredata dello stato di avanzamento lavori e dei mandati di pagamento.
La quota di finanziamento del 15% è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100%. La relazione deve essere, come sempre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento.
Comma 5. La restante quota di finanziamento, del 5%, vien erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al comma 4 e alla verifica della conclusione di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, e in seguito all’approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva corredata di:
– certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
– determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
– determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l’eventuale economia sul finanziamento concesso;
– attestazione della corrispondenza dell’intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell’ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento