Dal 7 ottobre via al rinnovo periodico conformità antincendio condomini

A partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientrano nell’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio da ripetere ogni dieci anni

Scatterà dal 7 ottobre 2021, l’obbligo di rinnovo decennale della conformità antincendio per tutti gli edifici di civile abitazione di altezza superiore ai 24 metri. L’obbligatorietà della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è un adempimento che per gli edifici civili deve essere effettuato tramite un’apposita richiesta ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

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Come precisato dai VVF, alla scadenza del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell’attività deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 151/2011. Per le attività con scadenza “una tantum” già previste dal d.m 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’allegato I (di seguito spieghiamo quali sono) del nuovo regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nell’articolo 11 del d.P.R. citato.

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Rinnovo decennale per i condomini oltre i 24 metri

Con il Dpr del 2011 è stato introdotto un programma per indirizzare tutte le attività con CPI – Certificato di Prevenzione Incendi “una tantum”, previste dal Dm 16 febbraio 1982 verso la nuova disciplina dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Pertanto a partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientreranno nell’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, adempimento che gli edifici di civile abitazione devono ripetere ogni dieci anni.

L’ultima scadenza, valida per i CPI rilasciati tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011, è il 7 ottobre 2021.

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Quali sono le attività con scadenza una tantum?

Tra le attività con scadenze “una tantum”, elencate all’allegato 1 del DPR 151/2011 rientrano:

  • 6 – reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
  • 7 – centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
  • – oleodotti con diametro superiore a 100 mm
  • 64 – centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
  • 71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
  • 72 – edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato
  • 77– edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

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A cosa serve il rinnovo della conformità?

Con il rinnovo della conformità antincendio si attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. La pratica deve essere corredata da un’asseverazione, firmata da un professionista antincendio (iscritto negli elenchi del ministero dell’Interno) che assevera l’efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva, i prodotti e i sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, per assicurare le caratteristiche di resistenza al fuoco.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Tuttavia è bene ricordare che in caso di lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, esiste l’obbligo di presentazione della Scia antincendio per gli edifici di altezza superiore a 32 metri. Ciò indipendentemente dalla scadenza di 10 anni.

L’obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio si presenta tutte le volte in cui si attua una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e in tutte le casistiche elencate nell’allegato IV al Dm 7 agosto 2012 dove si individuano tra quelle rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica.

Per le modifiche ritenute non rilevanti e non considerate sostanziali, è comunque necessario documentarle al Comando dei VVF all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico.

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Foto:iStock.com/RomanBabakin

Redazione Tecnica

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