Rettifica variazioni prezzi materiali da costruzione: i decreti MIT sulla compensazione

Pubblicati in Gazzetta due nuovi decreti del MIT che rettificano le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione per il 2018 e il primo semestre 2021, a seguito di una contestazione ANCE. Ecco i materiali interessati e quali sono i termini per presentare le istanze di compensazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 due decreti, entrambi datati 20 dicembre 2024, che rettificano le variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017 e le variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 (Allegato 1) e rispetto ai prezzi medi degli anni antecedenti al 2020 fino ad arrivare al 2003 (Allegato 2).

Vediamo di seguito quali sono i materiali interessati dalla rettifica.

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Indice

Compensazione prezzi: i decreti MIT oggetto di rettifica

I decreti oggetto di rettifica sono:

  • decreto del 20 maggio 2019: introdotta una modifica l’Allegato 1 che riportava le rilevazioni dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2018;
  • decreto 11 novembre 2021: introdotta una rettifica agli Allegati 1 e 2, che riportavano le rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.

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Perché una rettifica?

Questi provvedimenti derivano a seguito di contestazioni presentate da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) contro i decreti originali, che si è concluso con il riconoscimento da parte dei giudici di anomalie nel metodo di rilevazione dei prezzi utilizzato dal MIT.

La contestazione riguardava disallineamenti tra i dati ministeriali e il reale andamento del mercato per alcuni materiali chiave.

A seguito delle sentenze favorevoli ad ANCE, il Ministero è stato obbligato a condurre un’ulteriore istruttoria, raffrontando le proprie rilevazioni con i dati forniti da fonti quali Istat, Provveditorati e Camere di Commercio, nonché da banche dati nazionali e internazionali di riferimento.

Il ricorso relativo al decreto riguardante il secondo semestre 2021 è ancora in corso e il relativo contenzioso è pendente in appello. Il Ministero renderà noti eventuali aggiornamenti e ulteriori provvedimenti non appena disponibili.

I materiali interessati alla rettifica

La rettifica ha riguardato i seguenti materiali.

  • Anno 2018 rispetto al 2017: bitume.
  • Primo semestre 2021 rispetto agli anni precedenti: 16 materiali. Ecco l’elenco:
    • lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
    • lamiere in acciaio “Corten”
    • lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)
    • nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
    • chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
    • tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali
    • tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
    • tubazioni in acciaio nero senza saldatura
    • tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100
    • tubazione in PVC rigido
    • tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
    • tubi di rame per impianti idrosanitari
    • legname per infissi
    • legname abete sottomisura
    • fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)
    • bitume

Le rettifiche apportate hanno comportato in quasi tutti i casi un incremento alle variazioni di prezzo, ad eccezione del legname abete sottomisura, per il quale è stata applicata una riduzione rispetto ai valori precedentemente fissati.

Termini per la presentazione delle istanze di compensazione

Le imprese interessate devono presentare istanza di compensazione per ottenere gli importi corretti, al netto di quanto già eventualmente percepito, rispettando i termini di decadenza previsti:

  • 5 marzo 2025 per il bitume relativo al 2018, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006;
  • 19 gennaio 2025 per i materiali del primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 1-septies del DL 73/2021.

Come calcolare le compensazioni

Le istanze dovranno riferirsi unicamente ai materiali indicati nei decreti e impiegati in lavori contabilizzati nei periodi di riferimento. Per il calcolo delle compensazioni, si applicano le seguenti soglie:

  • 10% per le variazioni relative al 2018;
  • 8% per le variazioni del primo semestre 2021, con offerte presentate nel 2020;
  • 10% complessivo per le variazioni percentuali riguardanti offerte antecedenti al 2020.
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Redazione Tecnica

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