Rent to buy: le novità nello Sblocca Italia per l’acquisto di immobili

Il Decreto Sblocca Italia, in mezzo alle altre novità, tiene a battesimo un nuovo contratto consistente in una particolare modalità di acquisto di un immobile: si tratta del rent to buy (letteralmente “noleggio finalizzato all’acquisto”). La nuova tipologia di contratto in realtà non si sostanzia in un istituto completamente inedito nel nostro paese: il rent to buy già esisteva infatti in Italia come contratto atipico e non esplicitamente previsto dalla legislazione. Ora, grazie proprio ad un articolo dello Sblocca Italia (più precisamente il 23) , tale contratto esce metaforicamente dall’ombra dell’atipicità e penetra ufficialmente nelle “tavole delle legge” del Belpaese (senza essere però inserito all’interno del Codice Civile).

Per tutte le novità contenute nel Decreto Sblocca Italia leggi l’articolo Sblocca Italia in Gazzetta: edilizia, ecco cosa cambia in dettaglio.

Ma che cos’è, in soldoni, il rent to buy? Si tratta di un contratto mediante il quale un immobile viene concesso in godimento con il diritto del conduttore di acquistarne la proprietà, imputando a prezzo (in tutto o in parte) i canoni versati. Tale contratto può essere stipulato da chiunque (privati, professionisti, società od altri tipologie di enti): non esistono pertanto particolari vincoli per quanto riguarda le tipologie di soggetti che possono usufruire del rent to buy, sia nella figura del concedente che in quella del conduttore (i due vertici del contratto bilaterale).

L’art. 23 del Decreto Sblocca Italia afferma letteralmente che il rent to buy può avere ad oggetto “immobili”: un termine generico che pertanto fa sì che il raggio d’azione del contratto possa essere interpretato in senso estensivo. Potrà quindi avere ad oggetto edifici (abitazioni ma anche locali strumentali) o terreni. Quest’ultima ipotesi non viene esplicitamente esclusa, pertanto è da considerare valida.

Per quanto riguarda le forme della stipula del contratto di rent to buy, la lettera dell’art. 23 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133 (il nome di battesimo dello Sblocca Italia) è chiara: “I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645-bis codice civile”. La trascrizione nei registri immobiliari è pertanto possibile al fine di tutelare le ragioni del conduttore.

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Redazione Tecnica

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