Remissione in bonis solo per banche, nessuna proroga cessione oltre il 31 marzo a soggetti diversi

Più tempo a disposizione per cercare un cessionario all’interno del sistema finanziario, ma nessuna possibilità di comunicazione in ritardo se si tratta di soggetti diversi

Lisa De Simone 30/03/23
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Cessione del credito a banche e Poste salva anche se non è stato possibile chiudere il contratto entro il 31 marzo. Sarà infatti possibile accedere alla remissione in bonis inviando la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 novembre, secondo quanto prevede un articolo aggiuntivo al Decreto Blocca Cessioni, convertito in Legge 11 aprile 2023, n. 38.

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Il testo supera i vincoli in precedenza indicati dall’Agenzia delle entrate e consente quindi di avere più tempo a disposizione per cercare un cessionario all’interno del sistema finanziario.

Nessuna possibilità di comunicazione in ritardo, invece, se si tratta di soggetti diversi.

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Il nuovo articolo del decreto

L’articolo 2-quinquies, inserito in Commissione, ha lo scopo di consentire la presentazione oltre il termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione se la cessione avviene all’interno del sistema finanziario.

Come precisa la norma, in fatti, il beneficiario della detrazione può effettuare la comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis, se il soggetto cessionario è:

  • una banca,
  • un intermediario finanziario iscritto all’albo (come Poste spa),
  • una società appartenente a un gruppo bancario;
  • un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

In questi casi la remissione in bonis è ammessa espressamente nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Usufruendo del termine più lungo è possibile cedere non solo le spese del 2022 ma anche le rate residue del 2020 e del 2021.

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Superate le indicazioni generali delle Entrate

È stato necessario inserire nella norma la precisazione relativa alla mancata firma del contratto di cessione al 31 marzo per superare le indicazioni contenute nella circolare 33/2022 dell’Agenzia delle entrate.

All’epoca, in fatti, la circolare aveva riconosciuto la possibilità di accedere alla remissione in bonis ma solo a patto che il contratto di cessione fosse stato concluso entro marzo. Il testo precisava infatti che per accedere era necessario aver raggiunto un accordo in una data precedente al termine di scadenza per l’invio della comunicazione.

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Nessuna proroga per la cessione a soggetti diversi

Con la norma approvata, dunque, non è più necessario aver già firmato un accordo con la banca, per cui di fatto ci sono ancora otto mesi di tempo per perfezionare la cessione.

È invece confermato che in caso di cessione a soggetti diversi dalle banche occorre aver già firmato un accordo al 31 marzo.

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Lisa De Simone

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