Regolamento Edilizio Tipo: prime Liguria e Puglia

Sono Liguria e Puglia le prime due regioni che hanno recepito il regolamento edilizio tipo, anzi le uniche due, nonostante il termine per l’adeguamento sia scaduto lo scorso 18 aprile. Nei prossimi mesi è previsto l’allineamento dei Comuni.

Un periodo transitorio

In Liguria, prima di arrivare al cambio normativo, ci sarà un periodo transitorio durante il quale i procedimenti edilizi avviati prima dell’approvazione dell’adeguamento del regolamento edilizio comunale alle definizioni uniformi saranno portati a termine in base alla normativa vigente al momento di presentazione delle istanze. Anche per la Puglia (in cui il regolamento edilizio tipo è operativo dal 28 aprile) si prevede un periodo transitorio, infatti fino al 25 luglio 2017 sarà possibile presentare pratiche edilizie conformi alle vecchie norme. Inoltre gli interventi con titolo edilizio efficace entro il 23 ottobre 2017 potranno comunque essere realizzati in conformità al titolo.

Piani Urbanistici Comunali

In Liguria saranno applicate le definizioni uniformi per i Piani Urbanistici Comunali adottate dopo l’entrata in vigore della legge regionale che recepirà il glossario unico contenuto nel Decreto Scia 2 (D.lgs. 222/2016), entro, presumibilmente, il 30 giugno 2017. Al momento, infatti, non esiste il glossario unico, e questo comporterà ritardi nell’applicazione del nuovo regolamento edilizio tipo.

Leggi anche:

Glossario Unico Edilizia: doveva uscire oggi ma non s’è visto

Superfici accessorie

L’Assessore all’Urbanistica della Regione Puglia Anna Maria Curcuruto, promotrice del provvedimento approvato dalla Regione, che istituisce un periodo transitorio per l’applicazione del regolamento edilizio unico precisa che, nella fase di adeguamento comunale, le superfici accessorie non concorrono nel calcolo del volume totale dell’edificio, in quanto hanno carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione e non comportano ulteriore carico urbanistico, se completamente interrate.

Inoltre non devono essere conteggiate nel volume totale di un edificio quelle superfici accessorie che si trovano completamente o in parte fuori terra, purché aperte per almeno la metà del loro perimetro esterno, e i porticati di collegamento aperti su due lati, compresi gli spazi o i locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento