C’è ancora da fare nelle aree del centro Italia colpite dal sisma nel 2016 e per partecipare alle attività di ricostruzione indicate dalle ordinanze commissariali, è necessario che i professionisti tecnici e gli operatori del settore siano in possesso di una serie di requisiti.
Invitalia, così come previsto dall’ordinanza 114 del 9 aprile 2021 per conto del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal terremoto del 24 agosto 2016, ha pubblicato il 5 agosto 2021 il Regolamento per la costituzione e la gestione di un albo unico con funzioni di: elenco di fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici e commissari di gara esterni per lo svolgimento delle procedure di gara d’appalto.
Vediamo nel dettaglio chi fa parte dell’albo unico, come funziona e come iscriversi.
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Albo unico professionisti e commissari post sima 2016: i due elenchi
Il regolamento pubblicato da Invitalia interessa:
- i fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici,
- i commissari di gara esterni per lo svolgimento delle procedure di gara d’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’albo pertanto si articola secondo due elenchi di professionisti: progettisti e commissari di gara esterni. Ecco nello specifico le sezioni e i divieti previsti dal regolamento.
Elenco fornitori – Servizi tecnici e progettazione
L’elenco dei fornitori per l’affidamento dei servizi tecnici suddiviso in sezioni, ovvero:
- a- attività di rilievo;
- b- attività di saggi, indagini ed analisi di laboratorio;
- c- attività relative alla geologia;
- d- collaudo;
- e- progettazione;
- f- direzione lavori/direzione dell’esecuzione;
- g- relazioni specialistiche;
- h- coordinamento della sicurezza;
- i- verifiche della progettazione;
- j-supporto al RUP
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Il regolamento vieta al fornitore di chiedere l’iscrizione all’Elenco Fornitori in ciascuna Sottosezione (dalla A alla I), contemporaneamente come:
- fornitore singolo e come consorziato/socio/associato/amministratore/dipendente di un consorzio stabile/società di ingegneria/ società di professionisti/associazioni di professionisti;
- fornitore singolo e come consorziato di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ed i consorzi stabili.
Per quanto riguarda la sezione B (attività di saggi, indagini ed analisi di laboratorio), è fatto divieto al fornitore di chiedere l’iscrizione a tale sezione dell’Elenco Fornitori, contemporaneamente come:
- fornitore singolo e come consorziato/socio/associato/amministratore/dipendente di un consorzio stabile/società di ingegneria/ società di professionisti/associazioni di professionisti;
- fornitore singolo e come consorziato di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ed i consorzi stabili.
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Elenco commissari di gara esterni
Questo elenco viene istituito per individuare le figure idonee allo svolgimento delle procedure di appalto da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale elenco è istituito nelle more della costituzione presso l’ANAC dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 del Codice dei Contratti Pubblici.
L’individuazione dei Commissari di gara avverrà, anche ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo regole di competenza e trasparenza e rotazione preventivamente individuate.
Il regolamento prevede il divieto al fornitore di chiedere l’iscrizione all’Elenco Commissari come persone giuridiche. Non possono presentare candidatura al predetto Elenco Commissari, i legali rappresentanti/procuratori/soci/direttori tecnici/membri del consiglio di amministrazione o di organi con poteri di direzione o di vigilanza/soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, di operatori che abbiano già presentato la propria candidatura come Fornitori per una o più Sezioni dell’Elenco Fornitori.
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Come presentare la domanda per prendere parte all’albo?
Nel regolamento pubblicato da Invitalia si legge che la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo avviene sulla base delle “Istruzioni per la compilazione dei questionari per l’iscrizione agli Albi” presente sul sito istituzionale.
Quali sono i requisiti richiesti?
All’interno del regolamento vengono elencati i requisiti che fornitori e commissari devono possedere per poter prendere parte all’albo. Relativamente alla sezione servizi tecnici dell’elenco fornitori viene fornita una tabella esplicativa che indica per ciascuna sezione i requisiti di idoneità professionale (Figg.1-2)
Per l’iscrizione è fondamentale non ricadere nelle cause di esclusione previste dal Codice Appalti. Inoltre, gli iscritti nella sezione B dei fornitori (ovvero attività di saggi, indagini ed analisi di laboratorio) devono essere iscritti anche nell’Anagrafe antimafia prevista dal DL 189/2016.
Per le altre sezioni, gli iscritti devono far parte dell’elenco speciale dei professionisti abilitati previsto dall’articolo 34 del DL 189/2016, eccetto il caso in cui non siano già iscritti nell’Anagrafe antimafia o in una White List.
Per far parte dell’elenco dei commissari di gara, gli interessati devono possedere i requisiti di onorabilità, non ricadere in casi di conflitto di interesse, non aver subìto sanzioni disciplinari dall’Ordine professionale o dall’Università di appartenenza nell’ultimo triennio, non avere contenziosi pendenti con il Commissario Straordinario.
Per maggiori dettagli, consigliamo di consultare il regolamento Invitalia completo.
> Scarica il regolamento albo unico professionisti ricostruzione post sima 2016 <
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