Regime forfettario, novità dall’Agenzia Entrate!

La circolare 9 consente a chi ha già fatturato con Iva di accedere al forfettario, se più conveniente

Lisa De Simone 29/04/19

Sciolti dalle Entrate tutti i nodi sul regime forfettario. Potrà accedere senza problemi anche chi ha fatturato con Iva entro il 10 aprile se il regime è più conveniente. Chi si trova in condizioni di divieto, ad esempio per la partecipazione in società, ha invece tempo fino a fine anno per rientrare nelle regole. Altre novità nella circolare 9 del 10 aprile: vediamola insieme!

Regime forfettario, cosa dice la circolare?

I rapporti con gli ex datori di lavoro

Già con la circolare n. 8 l’Agenzia aveva aperto alla possibilità di fatturare al datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti a patto che non si trattasse di attività svolta prevalentmente nei suoi confronti. Ora il nuovo documento di prassi chiarisce che i ricavi/compensi ottenuti nei confronti dei datori di lavoro o dei soggetti a essi riconducibili devono superare il 50 per cento. Se si resta sotto la metà il divieto non vale. Tra i rapporti di lavoro rientrano anche quelli di collaborazione. Le norme si applicano anche ai pensionati in caso di licenziamento o dimissioni. Esclusi, invece, coloro che hanno lasciato il lavoro per raggiunti limiti di età.

Per approfondire leggi Regime forfettario, le novità della maxi Circolare

Il controllo di srl che operano nello stesso settore

Quanto invece al divieto di accesso al regime in caso di controllo diretto o indiretto di srl che operano nello stesso settore di attività, l’Agenzia  ha chiarito che  sussite controllo indiretto nel caso in cui le quote di maggioranza siano in mano a  coniuge, parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, zii) e affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).Per quel che riguarda invece il settore di attività, la verifica va fatta in concreto, ossia indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati. In particolare  il divieto sussiste sempre se il professionista in regime forfettario fattura cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile il relativo costo. Invece non saranno ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività esercitate dalla società, avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfettario, ma che siano classificabili in una sezione ATECO differente.

Le altre partecipazioni

Sempre in tema di partecipazioni, impediscono l’accesso al regime anche l’esercizio di società di fatto che svolgono un’attività commerciale, la partecipazione a società coniugali e il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà.  Chi si trova in queste situazioni deve cedere la partecipazione entro fine d’anno, altrimenti dal 2020 deve passdare al regime ordinario. Nessun divieto, invece, in caso di partecipazione in società semplici se queste non producono redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Passaggio al forfettario senza comunicazioni se più conveniente

Poiché questi chiarimenti sono arrivati piuttosto in ritardo, l’Agenzia ha deciso di consentire anche a chi avesse già fatturato con Iva di accedere al forfettario se più conveniente. Per questo è sufficiente emettere una nota di variazione IVA entro il prossimo 16 maggio.

Può passare al forfettario senza comunicazioni anche chi si trova nel regime semplificato e chi aveva fatto l’opzione per l’ordinario, senza attendere per questo tre anni.

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Lisa De Simone

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