Realizzazione portici e pensiline, ci vuole il permesso di costruire?

Riprendendo la rassegna di alcuni casi particolari, per i quali la giurisprudenza recente ha stabilito la necessità del rilascio del permesso di costruire, esaminiamo ulteriori due interventi comunemente realizzati: la costruzione di un portico e la posa in opera di una pensilina di rilevanti dimensioni.

Nel primo caso, la realizzazione di un portico, il caso analizzato riguarda una struttura con una superficie di circa 7 metri quadri, costituita da una copertura a falda inclinata, in travetti di legno e soprastante tavolato nello stesso materiale con copertura in coppi, ancorata alla parete del fabbricato principale e poggiante su pilastri intonacati con una sezione di 24 x 24 cm e con altezza sotto trave variabile da 2,65 a 2,25 metri.

Per quest’opera il rilascio del permesso di costruire è necessario, secondo quanto stabilito dal Tribunale amministrativo del Friuli-Venezia Giulia con sentenza n. 409/2013. A sostegno della decisione i giudici del TAR hanno richiamato precedenti importanti e, in particolare, la sentenza n. 7481/2010 del Consiglio di Stato e quella del TAR Lombardia n. 2107/2010.

La seconda opera edilizia esaminata è la realizzazione di una pensilina. In questo caso, ci troviamo di fronte a due interpretazioni differenti.

Da un lato, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4997/2013 ha stabilito che la costruzione di una pensilina di 50 metri quadrati di superficie, un’altezza di 4,5 metri e uno spessore di 0,7 m è un’opera che richiede il rilascio del permesso di costruire, anche a causa delle rilevanti dimensioni.

Sulla stessa opera (una pensilina) ma di dimensioni assai più ridotte (solo 5,5 metri quadrati), il Tribunale amministrativo del Lazio con la sentenza n. 760/2013 ha deciso diversamente.

Per i giudici amministrativi della sezione di Latina del TAR, infatti, “una pensilina a sbalzo con superficie complessiva di 5,50 mq bullonata alla parete del fabbricato esistente con copertura in legno e sovrastante manto di coppi e canali appare riconducibile agli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici» di cui all’art. 6, comma 2, lett. e) del DPR n. 380/2001” con la conseguenza che per la relativa realizzazione è necessaria previa comunicazione di inizio lavori e non il permesso di costruire.

Per approfondire altri casi particolari in edilizia che riguardano il rilascio del permesso di costruire si possono leggere i casi delle piccole opere e quello delle recinzioni e dei muri di cinta.

Antonella Mafrica

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