Radon e luoghi di lavoro: da INAIL una guida alla prevenzione e alla normativa italiana

Il fact-sheet riepiloga le caratteristiche del radon e dei suoi effetti sulla salute, descrive la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori, secondo la normativa vigente e il Piano Nazionale d’Azione per il Radon

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Il radon è un gas radioattivo naturale, derivante dal decadimento dell’uranio e del torio presenti nelle rocce e nei suoli. Esso rappresenta la principale fonte di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti. Il radon è inodore, incolore e insapore, rendendone difficile la rilevazione senza strumenti specifici. Quando penetra negli edifici, il radon può accumularsi raggiungendo concentrazioni elevate, costituendo un rischio significativo per la salute. In Italia, il livello medio di radon indoor è di circa 70 Bq/m³, con punte molto più alte in determinate aree geografiche.

La normativa vigente, il D.Lgs. 101/2020 e successive modifiche, disciplina la gestione del rischio radon nei luoghi di lavoro, stabilendo obblighi specifici per i datori di lavoro e gli esercenti.

Sul tema, INAIL ha realizzato un fact-sheet (scaricabile a fine articolo) che richiama le caratteristiche principali relativamente alla natura di questo inquinante e ai suoi effetti sanitari; inoltre, descrive in modo sintetico i principali aspetti connessi alla valutazione del rischio nei luoghi di lavoro di interesse (tenuto conto anche di quanto introdotto dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon) alla prevenzione e alla protezione dell’esposizione al radon dei lavoratori secondo la normativa.

Vediamo di seguito alcuni importanti passaggi analizzati all’interno del documento INAIL.

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FORMATO CARTACEO

Elaborazione e Gestione del DVR: carenze ed errori da evitare

Questo testo è un manuale al contrario in quanto non istruisce qualcuno a far qualcosa (nello specifico, un Documento di Valutazione del Rischio) ma, piuttosto, vuole costituire un’ampia “raccolta” di errori, omissioni, carenze e criticità, analizzate e commentate dall’Autore, che molto spesso si riscontrano all’interno di questo fondamentale documento prevenzionistico, così che possa costituire una traccia utile all’estensore del DVR, per non incorrere negli stessi sbagli. Elaborare e gestire nel tempo un DVR “perfetto” non è semplice in quanto la possibilità di commettere un errore di valutazione è molto elevata. L’opera quindi offre al lettore (datore di lavoro, consulenti, tecnici, specialisti, professionisti) uno strumento pratico, operativo e caratterizzato da una grande concretezza che consente la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio in qualsiasi tipo di attività produttiva ed economica in modo completo, professionale, non burocratico, realmente utile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e “a prova di errore”.Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

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Indice

Rischi per la salute

Il radon è il secondo fattore di rischio per il cancro ai polmoni dopo il fumo di tabacco. L’esposizione prolungata a elevati livelli di radon aumenta significativamente il rischio di sviluppare tumori polmonari, con studi epidemiologici che attribuiscono al radon circa il 10% dei casi di cancro ai polmoni in Italia.

Valutazione del rischio nei luoghi di lavoro

Secondo il D.Lgs. 101/2020, l’esposizione dei lavoratori al radon è considerata una “situazione di esposizione esistente”.

Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio misurando la concentrazione media annua di radon in aria. La soglia di riferimento (LdR) per i luoghi di lavoro è fissata a 300 Bq/m³. Se le misurazioni indicano livelli superiori a questa soglia, è obbligatorio adottare misure correttive per ridurre le concentrazioni di radon.

Procedure di misurazione

La misurazione deve essere effettuata da un servizio di dosimetria riconosciuto, seguendo le modalità specificate nell’Allegato II del D.Lgs. 101/2020.

I luoghi di lavoro esentati dalla misurazione sono: locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi e locali a basso fattori di occupazione: minore di 100 ore/anno.

Misure correttive

Quando la concentrazione di radon supera i 300 Bq/m³, il datore di lavoro deve implementare interventi tecnici per ridurre l’ingresso del radon negli edifici. Questi interventi, noti come “misure correttive” o “interventi di risanamento”, possono includere:

  • ventilazione forzata degli ambienti;
  • sigillatura di fessure e crepe nei pavimenti e nelle pareti;
  • installazione di sistemi di depressurizzazione del suolo.

La scelta dell’intervento più appropriato deve essere effettuata da un esperto in interventi di risanamento (EIIR), un professionista qualificato con formazione specifica in progettazione e gestione di interventi per la riduzione del radon.

Misure individuali

Se le misure correttive non riducono sufficientemente la concentrazione di radon, si devono adottare misure di protezione individuale, valutando la dose ricevuta da ciascun lavoratore. Quando la dose efficace supera i 6 mSv/anno, si applicano le stesse misure previste per le situazioni pianificate di esposizione.

Misure preventive

È consigliabile effettuare misurazioni di radon anche in luoghi non obbligatoriamente soggetti alla normativa, come gli edifici posti ai piani superiori o situati in aree non classificate come prioritarie. Adottare misure preventive, come la ventilazione degli ambienti, può contribuire significativamente a ridurre i livelli di radon.

Integrazione con la Valutazione dei Rischi Generale

L’articolo 244 del D.Lgs. 101/2020 richiede che la valutazione del rischio radon sia parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il DVR deve includere:

  • la relazione tecnica delle misurazioni di radon;
  • il documento contenente l’esito delle misurazioni;
  • laddove i livelli medi annui di radon superano i 300 Bq/m3, la descrizione delle misure correttive attuate e la relazione tecnica post-risanamento;
  • la stima delle dosi individuali, se i livelli di radon restano sopra la soglia di 300 Bq/m³ dopo gli interventi di risanamento.
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