(Articolo in aggiornamento) Ancora novità per la cessione dei crediti. Si riaprono le maglie per la cessione del credito da bonus edilizi. Con la nuova versione del Decreto Aiuti che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 maggio le banche avranno la possibilità di cedere “sempre” (e non più quindi in numero limitato) crediti ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte loro.
Restano ferme le altre regole.
Al momento, imprese e soggetti Iva avranno tempo fino al 15 ottobre 2022 per l’invio delle comunicazioni alle Entrate. In attesa della pubblicazione in Gazzetta del DL Aiuti, resta confermata la possibilità di una quarta cessione, ma solo da parte delle banche e solo nei confronti dei propri correntisti.
Cambiano dunque per l’ennesima volta le norme sulle cessioni rispetto all’ulteriore modifica al testo del Decreto Energia (DL 17/2022) approvato dall’Aula della Camera, che è stato definitivamente convertito in legge dal Senato.
>> Vorresti ricevere news come queste? Clicca qui, è gratis
Le nuove scadenze per imprese e professionisti
La prima novità è dunque quella dello slittamento del termine per l’invio della comunicazione di cessione del credito per le spese dello scorso anno (2021) relative a tutti i bonus ammessi alle detrazioni per i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA.
Società, professionisti e autonomi potranno dunque trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni fino al 15 ottobre 2022. Circa sei mesi di tempo in più a disposizione per trovare un soggetto disposto ad accettare il credito quando non è possibile l’uso diretto sotto forma di detrazione delle somme ottenute a fronte dello sconto in fattura.
Potrebbe interessarti: Decreto prezzi MiTE: cosa cambia dal 15 aprile
Quarta cessione solo per le banche
Con il Decreto Energia è stata introdotta la possibilità di un’ ulteriore operazione di cessione del credito, arrivando così in tutto a quattro. Questa quarta possibilità riguarda esclusivamente le banche ma non è più “libera”, come previsto in un primo tempo, e scompare anche la responsabilità in solido. In base al testo approvato, infatti, alle banche “in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
In pratica secondo il nuovo schema:
- la prima cessione è ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto;
- la seconda e la terza cessione possono essere fatte solo alle banche e agli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia;
- la quarta cessione può essere fatta solo dalle banche e esclusivamente nei confronti dei propri correntisti.
Quindi le banche che dovessero esaurire il plafond di crediti compensabili potrebbero vendere i crediti in più solo ai correntisti.
Servirà questo intervento per far riprendere il mercato? Staremo a vedere.
Non perderti: Aggiornato “posterone” ENEA. Riepilogo su tutti i bonus attivi
Solo crediti con il bollino
La possibilità di questa quarta cessione, comunque, scatterà solo dopo l’introduzione del “bollino” che servirà ad identificare il soggetto che ha effettuato la prima opzione di cessione, fornitore o committente che sia.
Secondo le nuove norme, infatti, le disposizioni relative a questa nuova ulteriore quarta cessione si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. E’ proprio questa la data dalla quale scatterà l’applicazione del nuovo codice identificativo univoco.
Potrebbe interessarti: Unifamiliari Superbonus. Per rientrare, possibile trasformare villetta con box in mini condominio?
Da non perdere
Il pacchetto operativo scaricabile Le regole per le asseverazioni con il decreto costi massimi (Prezzario MiTE) di Antonella Donati raccoglie una selezione di documenti e di indicazioni utili da applicare al proprio caso.
Nella raccolta, il professionista troverà:
- un documento esplicativo dedicato alle regole del decreto dei costi massimi, comprensivo di tabella di confronto dell’allegato A del decreto Requisiti Ecobonus (testo previgente e testo in vigore dal 15 aprile 2022);
- l’allegato A con i costi massimi specifici;
- la raccolta normativa di riferimento;
- il glossario delle opere edilizie che rientrano nell’edilizia libera;
- le FAQ ENEA;
- la modellistica in formato editabile .docx per le asseverazioni delle congruità delle spese per i lavori rientranti nell’ecobonus.
Potrebbe tornarti utile
Foto:iStock.com/Dilok Klaisataporn
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento