Quando aggiornare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

L’APE a partire dal suo rilascio è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Ma la validità temporale massima dell’attestato è subordinata al rispetto delle prescrizioni normative

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L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e degli obblighi di adeguamento previsti dai regolamenti vigenti (d.P.R. nn. 74 e 75 del 2013); il mancato rispetto delle prescrizioni normative determina la cessazione di validità dell’APE al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

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Allegazione all’APE dei libretti di impianto

A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica (art. 6, comma 5, d.lgs. n. 192 del 2005).

Quest’ultima previsione (allegazione all’APE dei libretti di impianto) è espressamente finalizzata alla verifica della perdurante validità dell’APE, e comporta la necessità di consegna all’acquirente o conduttore dei suddetti libretti di impianto. Non è, però, previsto che i libretti di impianto siano “parte integrante” dell’APE nel caso di sua allegazione all’atto di trasferimento dell’immobile.

Particolare interesse assume il disposto dell’art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, a norma del quale: «Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati».

Il presente articolo è estratto dal volume Guida pratica alla professione di Agente immobiliare di Michele Pizzullo, edito da Maggioli Editore.

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Redazione Tecnica

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