Impianti di allarme, porte blindate e vetrate panoramiche con la detrazione anche senza fare altri lavori in casa. Questo tipo di installazioni, infatti, rientrano nell’ambito del Bonus Sicurezza che gode di un’agevolazione ad hoc all’interno delle detrazioni per i lavori edilizi regolamentate dall’art. 16-bis del TUIR.
Le regole sono confermate anche per l’anno 2025. Cambiano però le percentuali di detrazione per cui l’agevolazione al 50% è riconosciuta solo sulla prima casa per i lavori fatti dal proprietario. Al 36% la detrazione per gli immobili diversi e per i familiari del proprietario, i comodatari e gli inquilini.
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Indice
Sicurezza e detrazione
La possibilità di avere il Bonus per la sicurezza è prevista dalla lettera f) del comma 1 dell’art- 16-bis del TUIR, che regolamenta la detrazione del 50% per i lavori sugli immobili per uso abitativo. La lettera in questione ammette dunque all’agevolazione “gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, in questo caso anche senza lavori edilizi. Un elenco esemplificativo di questa tipologia di interventi è contenuto nella circolare dell’Agenzia delle entrate 13/2001.
Si tratta delle installazioni e/o sostituzioni di:
- cancellate, recinzioni, inferriate;
- porte blindate o rinforzate;
- serrature di sicurezza;
- rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi;
- casseforti a muro;
- sistemi di allarme;
- sistemi di videosorveglianza;
- vetri antisfondamento.
La detrazione per tutte queste tipologie di intervento, dunque, è prevista come categoria a sé senza la necessità che vengano eseguiti anche altri interventi sull’immobile.
Bonus Sicurezza: messa a norma obbligatoria per gli impianti di allarme
Ovviamente per avere il Bonus Sicurezza è sempre necessario il pagamento con in bonifico parlante con il relativo riferimento di legge.
Per quanto riguarda poi i sistemi di allarme è sempre obbligatoria la messa a norma e il certificato di conformità dato che si tratta di impianti che si collegano con quello elettrico.
Questo comporta che non è possibile avere l’agevolazione per il solo acquisto in quanto non è possibile l’installazione fai da te, diversamente da quanto accade, ad esempio, con le inferriate delle finestre che possono tranquillamente essere sostituite in autonomia.
VEPA detraibili se aumentano la sicurezza
Rientra tra gli interventi di sicurezza anche l’installazione delle VEPA ossia delle vetrate panoramiche amovibili. Tecnicamente appartengono a questa categoria le strutture a vetri totalmente trasparenti che hanno caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo, l’ingombro apparente e non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Dal 2022 è consentita l’installazione delle VEPA nell’ambito dell’edilizia libera purché con l’installazione degli elementi vetrati non si realizzino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso anche da superficie accessoria a superficie utile. Insomma si deve trattare di strutture che servono a realizzare chiusure “temporanee” a tutti gli effetti.
Quanto all’agevolazione, in riferimento ad uno specifico quesito posto ad una direzione regionale, l’Agenzia con la risposta 906-209/2022, ha specificato che “le vetrate panoramiche possano rientrare a pieno titolo tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi indicati di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. f) del TUIR”. Nella risposta al quesito viene per questo richiamata la circolare 13/2001 che elenca tra le opere per la sicurezza anche l’installazione di vetri antisfondamento.
Dunque si può beneficiare della detrazione “qualora le VEPA siano costituite da vetri antisfondamento, in quanto finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. Ai fini del Bonus è perciò richiesta la certificazione delle caratteristiche del vetro da parte del fornitore/installatore.
Bonus Sicurezza senza Bonus Mobili
In alternativa al Bonus Sicurezza, quando sono necessarie anche opere di tipo edilizio per l’installazione, come ad esempio nel caso delle recinzioni e delle porte, è possibile far rientrare gli interventi nella manutenzione straordinaria.
Una questione rilevante perché se si gode del solo Bonus Sicurezza, non è possibile usufruire anche del Bonus Mobili. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/2014, infatti, questa tipologia di interventi non è compresa tra quelli che danno diritto anche alla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Riepilogo
Ecco di seguito una tabella di riepilogo per ciascun tipo di intervento.
Installazione di ferriate, porte blindate e serrature di sicurezza | Installazione di impianti di allarme | Installazione di VEPA | |
Caratteristiche | Agevolabile come manutenzione straordinaria quando sono necessarie anche opere murarie | Agevolabile nell’ambito della lettera f) del comma 1 dell’art- 16-bis del TUIR | Agevolabile nell’ambito della lettera f) del comma 1 dell’art- 16-bis del TUIR |
Pratica | Edilizia libera | Edilizia libera | Edilizia libera |
Aliquota | 50% o 36% | 50% o 36% | 50% o 36% |
Durata | Detrazione in 10 anni | Detrazione in 10 anni | Detrazione in 10 anni |
Documentazione | Nessuna | Certificazione tecnica e messa a norma | Certificazione del produttore relativamente alle caratteristiche antisfondamento |
Bonus mobili | SI | No | No |
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La conversione in legge n. 105/2024 del c.d. Decreto Salva Casa (decreto legge n. 69/2024) di riforma del Testo Unico dell’Edilizia ha reso necessario un aggiornamento di questa apprezzata guida operativa per tecnici e professionisti legali, giunta alla VI edizione. Anche la presente edizione mantiene uno stile agile ed un taglio pratico, offrendo una panoramica sulle attività di natura edilizia che non abbisognano di un titolo abilitativo e di quelle per le quali è sufficiente una comunicazione inizio lavori asseverata (CILA). Sono stati mantenuti ed aggiornati tutti i riferimenti alla legislazione regionale, estremamente utili per definire correttamente l’operatività dell’attività edilizia libera ed alla casistica giurisprudenziale, di ausilio per la soluzione di eventuali dubbi. Mario Petrulli Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto in edilizia, urbanistica, appalti e diritto degli enti locali, consulente e formatore, autore di pubblicazioni per Maggioli Editore.
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