Quale Bonus per: sicurezza

La detrazione per sostituire o installare cancellate, recinzioni, inferriate, porte blindate, sistemi di allarme e VEPA è prevista come categoria a sé senza la necessità che vengano eseguiti anche altri interventi sull’immobile. Ecco una pratica tabella riepilogativa

Lisa De Simone 20/03/24

Impianti di allarme, porte blindate e vetrate panoramiche con il Bonus del 50% anche senza fare altri lavori in casa. Questo tipo di installazioni, infatti, rientrano nell’ambito del Bonus Sicurezza che gode di un’agevolazione ad hoc all’interno delle detrazioni regolamentate dall’art. 16-bis del TUIR.

Anche in questo caso di tratta dei uno dei Bonus in scadenza a fine anno.

Ecco la lista degli interventi che è possibile fare ricorrendo a questa agevolazione e a cosa fare attenzione per non avere problemi con il Fisco.

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Indice

Sicurezza e detrazione

La possibilità di avere il Bonus per la sicurezza è prevista dalla lettera f) del comma 1 dell’art- 16-bis del TUIR, che regolamenta la detrazione del 50% per i lavori sugli immobili per uso abitativo. La lettera in questione ammette dunque all’agevolazione “gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, in questo caso anche senza lavori edilizi. Un elenco esemplificativo di questa tipologia di interventi è contenuto nella circolare dell’Agenzia delle entrate 13/2001.

Si tratta delle installazioni e/o sostituzioni di:

  • cancellate, recinzioni, inferriate;
  • porte blindate o rinforzate;
  • serrature di sicurezza;
  • rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • casseforti a muro;
  • sistemi di allarme;
  • sistemi di videosorveglianza;
  • vetri antisfondamento.

La detrazione per tutte queste tipologie di intervento, dunque, è prevista come categoria a sé senza la necessità che vengano eseguiti anche altri interventi sull’immobile.

Bonus Sicurezza: messa a norma obbligatoria per gli impianti di allarme

Ovviamente per avere il Bonus Sicurezza è sempre necessario il pagamento con in bonifico parlante con il relativo riferimento di legge.

Per quanto riguarda poi i sistemi di allarme è sempre obbligatoria la messa a norma e il certificato di conformità dato che si tratta di impianti che si collegano con quello elettrico.

Questo comporta che non è possibile avere l’agevolazione per il solo acquisto in quanto non è possibile l’installazione fai da te, diversamente da quanto accade, ad esempio, con le inferriate delle finestre che possono tranquillamente essere sostituite in autonomia.

VEPA detraibili se aumentano la sicurezza

Rientra tra gli interventi di sicurezza anche l’installazione delle VEPA ossia delle vetrate panoramiche amovibili. Tecnicamente appartengono a questa categoria le strutture a vetri totalmente trasparenti che hanno caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo, l’ingombro apparente e non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Dal 2022 è consentita l’installazione delle VEPA nell’ambito dell’edilizia libera purché con l’installazione degli elementi vetrati non si realizzino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso anche da superficie accessoria a superficie utile. Insomma si deve trattare di strutture che servono a realizzare chiusure “temporanee” a tutti gli effetti.

Quanto all’agevolazione, in riferimento ad uno specifico quesito posto ad una direzione regionale, l’Agenzia con la risposta 906-209/2022, ha specificato che “le vetrate panoramiche possano rientrare a pieno titolo tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi indicati di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. f) del TUIR”. Nella risposta al quesito viene per questo richiamata la circolare 13/2001 che elenca tra le opere per la sicurezza anche l’installazione di vetri antisfondamento.

Dunque si può beneficiare della detrazione “qualora le VEPA siano costituite da vetri antisfondamento, in quanto finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. Ai fini del Bonus è perciò richiesta la certificazione delle caratteristiche del vetro da parte del fornitore/installatore.

Bonus Sicurezza senza Bonus Mobili

In alternativa al Bonus Sicurezza, quando sono necessarie anche opere di tipo edilizio per l’installazione, come ad esempio nel caso delle recinzioni e delle porte, è possibile far rientrare gli interventi nella manutenzione straordinaria.

Una questione rilevante perché se si gode del solo Bonus Sicurezza, non è possibile usufruire anche del Bonus Mobili. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/2014, infatti, questa tipologia di interventi non è compresa tra quelli che danno diritto anche alla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Riepilogo

Ecco di seguito una tabella di riepilogo per ciascun tipo di intervento.

 Installazione di ferriate, porte blindate e serrature di sicurezzaInstallazione di impianti di allarmeInstallazione di VEPA
CaratteristicheAgevolabile come manutenzione straordinaria quando sono necessarie anche opere murarieAgevolabile nell’ambito della lettera f) del comma 1 dell’art- 16-bis del TUIRAgevolabile nell’ambito della lettera f) del comma 1 dell’art- 16-bis del TUIR
PraticaEdilizia liberaEdilizia liberaEdilizia libera
Aliquota50%50%50%
DurataDetrazione in 10 anniDetrazione in 10 anniDetrazione in 10 anni
DocumentazioneNessunaCertificazione tecnica e messa a normaCertificazione del produttore relativamente alle caratteristiche antisfondamento
Bonus mobiliSINoNo

Lisa De Simone

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