Il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.
La proroga per l’adeguamento antincendio è contenuta all’art. 11 del DL 150/2013, il c.d. Decreto Milleproroghe che ha iniziato il proprio iter per la conversione in legge presso la Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. La data di “scadenza” del Milleproroghe è il prossimo 28 febbraio 2014.
“Una proroga che premiasse tutte le attività, anche quelle che non hanno ancora realizzato opere per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità”, aveva detto il direttore centrale per la prevenzione incendi e la sicurezza tecnica del Ministero degli interni, durante il convegno nazionale organizzato nel novembre scorso a Ecomondo dal Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati con la collaborazione del collegio di Rimini. La proroga, ricordiamo, è rivolta solo a quelle attività che sono già in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio e non è dunque “generalizzata” per tutte le strutture.
Di seguito i testi dell’art. 11 del Decreto Milleproroghe e quello dell’art. 15, comma 7 del DL 216/2011 convertito dalla legge 14/2012.
Articolo 11 del Decreto Milleproroghe
Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.
Articolo 15, comma 7 del DL 216/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 14/2012)
Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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