Se il professionista svolge lavori per i quali non ha competenze, non deve essere pagato. Lo afferma la sentenza 19502/2012 della Corte di Cassazione, che risale al 9 novembre. Sono stati in questo senso confermati i precedenti gradi in giudizio che affermavano che, in presenza di un incarico professionale nullo, cioè se assunto da un professionista che non possiede il titolo necessario allo svolgimento dell’attività che viene richiesta, il diritto al compenso non sussiste più. Non viene però a meno la sue responsabilità per eventuali danni provocati durante lo svolgimento dell’attività, che devono essere risarciti.
Il caso
Un geometra aveva presentato ricorso contro un mancato compenso dopo la ristrutturazione di un immobile. Dopo il decreto ingiuntivo di pagamento a carico di chi aveva commissionato i lavori, questi ultimi si erano opposti sostenendo che il contratto doveva essere considerato nullo per mancanza di qualifica professionale. Inoltre, gli stessi committenti hanno fatto domanda di risarcimento dei danni provocati durante i lavori: durante l’esecuzione dell’intervento, il professionista ha ampliato troppo la cubatura e le conseguenti demolizioni ha reso il locale al piano terra inutilizzabile.
Il Tribunale ordinario aveva espresso condanna per il professionista che doveva risarcire i danni. La Corte d’Appello ha poi ridotto l’importo. La responsabilità del professionista, quindi, rimane.
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